Cassation appeal dismissed due to withdrawal; appellant ordered to pay costs for abandoned litigation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible following the appellant's formal withdrawal of the request. The appellant voluntarily relinquished the ordinary appeal, citing the accelerated court proceedings, while the opposing parties requested cost compensation. Consequently, the court extinguished the proceedings and ordered the appellant to reimburse the litigation costs incurred.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.: A withdrawal of appeal meets statutory requirements and results in the extinction of the proceedings, with costs awarded to the opposing party based on the outcome.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.11996/2025 R.G. proposto da : ARGENTERIO SAVELLI SUSANNA, rappresentata e difesa dall’avv.to DOMENICO COLACI unitamente all'avvocato CLAUDIA ROMANO -ricorrente- contro CAPOCASALE CONCETTA MARIA IMMACOLATA, SAVELLI MARIA CARMELA ANGELA, FARO FRANCESCO, FARO GIORGIO, FARO TOMMASO, CAPOCASALE MARIA, rappresentati e difesi dall’avvocato ISABELLA SECCI , -controricorrenti- nonchè contro CAPOCASALE MARIA, -intimato- avverso DECRETO di TRIBUNALE VIBO VALENTIA nel proc.to n.1756/2019depositata il 23/04/2025. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente depositata a seguito di comunicazione della proposta di definizione accelerata ex art.380 bis c.p.c. (di inammissibilità del ricorso, su specifica eccezione dei controricorrenti, proposto per saltum dinanzi alla Corte di Cassazione contro il provvedimento del Tribunale ordinario di Vibo Valentia che ha dichiarato l’estinzione del processo con condanna al pagamento delle spese, Cass. 32771/2021, Cass. 26210/2009 , Cass. 21707/2006 , essendovi denuncia di vizio non solo attinente alle spese); rilevato che nella rinuncia si deduce che “la ricorrente, preso atto della pendenza dell’appello quale mezzo ordinario, intende rinunciare al ricorso per Cassazione, anche in considerazione delle questioni processuali sollevate e della definizione camerale” e si chiede la compensazione delle spese; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c.e le spese seguono la soccombenza;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione; condanna la ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio di legittimità liquidate in complessivi Euro 3.500,00, per compensi, oltre Euro 200,00, per esborsi, oltre spese generali, nella misura del 15% dei compensi, ed accessori di l