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Ordinanza — n. 30758/2025 — snciv Generato dall'IA

Bankruptcy court allows bankruptcy trustee to sue acquiring bank for interest overcharges in block credit transfers.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30758/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the lower court's dismissal of the bankruptcy trustee's counterclaim against the acquiring bank. The trustee argued that the bank, having acquired the debtor's credit line via a block transfer, should be liable for illegal interest capitalization and misuse of interbank rates. The court ruled that while block transfers generally exclude the debtor's defenses against the assignee, this specific non-carbonization transfer allows the debtor to sue the assignee for restitution of overpaid sums after the three-month statutory period.

Regesto Legislator

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Art. 58 TUB; l. 130/1999: In block credit transfers not executed via securitization, the debtor may exercise a restitution action against the assignee for illegal interest payments made to the assignor after three months from publication.

Parole chiave

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block credit transfer bankruptcy trustee illegal interest capitalization restitution action assignee liability non-carbonization transfer interbank rate abuse retrocessione di credito

Disposizioni normative citate

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Art. 58 TUB
130/1999, che ha ad oggetto cessioni di crediti pecuniari e non di beni o rapporti come l’art. 58 TUB, dispone l’applicabilità alle operazioni di cartolarizzazione dei soli commi 2°, 3° e 4° dell’art.
l. 130/1999
1264, 1406, 1-4 l. 130/1999 e 58 d.lvo 385/93, in relazione all’art.
Art. 4 l. 130/1999
2.7 Anzitutto va evidenziato che l’art. 4, l.
artt. 2697 c.c
1.1 Il secondo motivo deduce violazione e errata applicazione degli artt. 2697 c.c.
art 1264 c.c
58 TUB che, al comma 1°, consente la cessione a banche «di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco»e la notizia della cessione avviene mediante pubblicazione della stessa sulla Gazzetta Ufficiale che produce gli effetti di cui all’art 1264 c.c.
art. 2560 c.c
58), e non la mera aggiunta della responsabilità di quest'ultimo a quella del cedente, deroga all'art. 2560 c.c., su cui prevale in virtù del principio di specialità" ( cfr.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 21843/2019
Cass. n. 21843/2019 confermata da Cass.
Cass. n. 17735/2022
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8258/2022 R.G. proposto da: Fallimento Lauciello Di Santo snc, elettivamente domiciliato in Roma Via A. Secchi n. 8, presso lo studio dell’avvocato Giugni Domenico, rappresentato e difeso dall'avvocato Bevilacqua Innocenzo, -ricorrente- contro Intesa San Paolo spa, elettivamente domiciliata in Roma Via Po n.12, presso lo studio dell’avvocato Caputi Giuseppe, rappresentata e difesa dagli avvocati Ferraguto Antonio e La Scala Giuseppe Filippo Maria, -controricorrente- nonchè contro Donext spa procuratrice di Castello Finance Srl, elettivamente domiciliata in Potenza Viale Marconi, 167, presso lo studio dell’avvocato Martorano Angelo Alberto che la rappresenta e difende, -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Potenza n. 12/2022 depositata il 14/01/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/10/2025 dal Consigliere COSMO CROLLA. FATTI DI CAUSA 1 Con sentenza emessa in data 28/11/2017 il Tribunale di Potenza, in composizione collegiale, rigettò l’opposizione allo stato passivo del Fallimento Lauciello Di Santo snc (breviter “Fallimento”)proposta da Intesa Gestione Crediti spa, in qualità di procuratrice di Banca Intesa spa, istituto bancario resosi cessionario dei crediti di Banca Carime spa, che si era insinuata al passivo per un credito di € 82.428,76, derivante da scoperto di conto corrente, intrattenuto con la società fallita dalla cedente, e, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dal Fallimento, condannò Banca Intesa spa , nella spiegata qualità, al pagamento, in favore del Fallimento, della somma di € 462.465,63 illegittimamente corrisposta dalla correntista in forza dell’illecita dell’applicazione nel conto corrente della capitalizzazione trimestrale degli interessi e della determinazione degli stessi sulla base di tassi uso piazza. 2 La Corte d’Appello della stessa città, per quanto di interesse in questa sede, in accoglimento del gravame proposto da Intesa San Paolo spa, che aveva incorporato Banca Intesa spa, ha rigettato la domanda riconvenzionale proposta dalla Fallimento. 2.1.

La Corte distrettuale, dopo aver analiticamente ricostruito tutte le vicende relative ai conti corrente di cui era titolare la società fallita e ai passaggi e ai mutamenti di denominazione sociale degli istituti di credito, ha escluso la legittimazione passiva di Banca Intesa spa con riferimento alla domanda riconvenzionale proposta dalla curatela per illegittimi addebiti sui conti corrente di interessi anatocistici e sulla base dell’indebita applicazione degli interessi convenzionali uso piazza in quanto l’istituto bancario si era reso cessionario da Banca Carime spa, con atto di cessione in blocco del 22/11/2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ex art 58 d.lvo 385/1993, dei soli crediti a sofferenza maturati sino alla data del 22/11/2001 e non era succeduta nei contratti di conto corrente intrattenuti dalla cedente con i propri clienti. 2.2 La qualificazione dell’atto traslativo del 22/11/2001 come cessione di crediti e non di cessione di contratti precludeva, secondo i giudici di secondo grado, al debitore ceduto, la possibilità di far valere nei confronti del cessionario pretese restitutorie, derivanti dai contratti di conto corrente, relative a somme indebitamente trattenute dal cedente. 3 Il Fallimento ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi;

Intesa San Paolo spa e Donext spa hanno svolto difese con controricorso. Il Fallimento e Donext spa hanno depositato memorie ex art. 380 bis 1 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1 Il primo motivo denuncia violazione ed errata applicazione degli artt. 1264, 1406, 1-4 l. 130/1999 e 58 d.lvo 385/93, in relazione all’art. 360, comma 1° n.3, c.p.c.; si sostiene che la cessione in blocco dei crediti tra Banca Carime spa e Banca Intesa spa era avvenuta in virtù del solo d.lvo 385/1993, art. 58, e non della l. 130/1999 con la conseguenza che l’atto traslativo riguardava non solo i crediti ma anche i diritti, le posizioni contrattuali, i privilegi e le azioni collegate ai crediti e la cessionaria rispondeva anche delle obbligazioni sorte in capo alla cedente in dipendenza dei contratti di conto corrente. 1.1 Il secondo motivo deduce violazione e errata applicazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. e 58 d.lvo 385/1993, ( di seguito per brevità “TUB”) in relazione all’art. 360, comma 1° n. 3, c.p.c. per avere la Corte, nell’escludere la cessione dei contratti, erroneamente interpretato l’estratto di contratto di cessione contenuto nella Gazzetta Ufficiale ex art.58 d.lvo citato dove si specificava che « si intendono del pari cedute i diritti , le posizioni contrattuali inerenti i crediti ceduti le garanzie reali e personali, i privilegi, gli accessori, nonché ogni altro diritto, azione, facoltà o altra prerogativa che assiste i crediti ceduti o comunque inerisce agli stessi». 2 I due motivi, suscettibili di congiunto esame stante la loro intima connessione, giacché pongono, sotto diversi angoli visuali, il tema del difetto di legittimazione passiva di Banca Intesa spa, sono fondati per quanto di ragione. 2.1 Le operazioni di cessione dei crediti in ambito bancario trovano disciplina nell’art. 58 TUB che, al comma 1°, consente la cessione a banche «di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco»e la notizia della cessione avviene mediante pubblicazione della stessa sulla Gazzetta Ufficiale che produce gli effetti di cui all’art 1264 c.c. 2.2 Il comma 5° della medesima disposizione prevede che «i creditori ceduti hanno facoltà, entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2, di esigere dal cedente o dal cessionario l’adempimento delle obbligazioni oggetto di cessione.

Trascorso il termine di tre mesi, il cessionario risponde in via esclusiva». 2.3 Tra i «creditori ceduti» va annoverato anche il correntista (debitore ceduto) che risulta titolare di una pretesa restitutoria derivante da illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi e determinazione degli stessi sulla base di tassi uso piazza. Quest’ultimo ha, quindi, la possibilità di far valere, decorso il termine di tre mesi dalla pubblicazione della cessione sulla Gazzetta Ufficiale ex art. 58, comma 2°, TUB, le eccezioni e le pretese creditorie derivanti dal rapporto sottostante esclusivamente nei confronti del cessionario non essendo più il cedente legittimato passivo (cfr.

Cass. 28125/2021). 2.4 La giustificazione di tale disciplina va ricercata nell’oggetto della cessione, costituito da “blocchi” di beni e altri rapporti giuridici, oltre che aziende e rami di azienda. 2.5 Ove come nella fattispecie in esame vengano trasferiti in blocco crediti in sofferenza, la cessione opera certamente con riguardo al credito, ma determina anche il trasferimento del rapporto contrattuale dal quale esso deriva. 2.6 Va infatti evidenziato che la cessione del credito, lasciando inalterati i termini e le modalità del rapporto sostanziale da cui il credito trae origine, comporta che il debitore ceduto diventa obbligato verso il cessionario allo stesso modo in cui lo era nei confronti del suo creditore originario ( cfr.

Cass 27884/2013). 2.7 Ne consegue che, non essendo necessario per il perfezionamento della cessione, il consenso del debitore ceduto (essendo a quest’ultimo indifferente la persona del creditore, dal momento che deve ugualmente pagare all’uno o all’altro), non può in alcun modo determinarsi una modifica peggiorativa della sua posizione originaria. 2.8 Il debitore ceduto può, quindi, opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente, sia quelle attinenti alla validità del titolo costitutivo del credito, sia quelle relative ai fatti modificativi ed estintivi del rapporto anteriori alla cessione od anche posteriori al trasferimento, ma anteriori all’accettazione della cessione o alla sua notifica o alla sua conoscenza di fatto (cfr.

Cass. n. 9842/2018 24657/2016 e 275/2001). 2.9 A conferma della sussistenza della legittimazione passiva del cessionario ex art 58 TUB con riferimento alle azioni fondate su crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest’ultimo intercorso, vale il principio enunciato da questa Corte, secondo cui detta norma, «nel prevedere il trasferimento delle passività al cessionario, in forza della sola cessione e del decorso del termine di tre mesi dalla pubblicità notizia di essa (secondo quanto previsto dal comma 2 dello stesso art. 58), e non la mera aggiunta della responsabilità di quest'ultimo a quella del cedente, deroga all'art. 2560 c.c., su cui prevale in virtù del principio di specialità" ( cfr.

Cass. 10653/2010 e 18258/2014) realizzando una disciplina "reputata strumentale rispetto alla tutela degli interessi dei creditori della (parte) cedente, tanto da comportare la nullità della clausola con la quale le parti prevedono la limitazione della responsabilità del cessionario» (così già Cass. 264/2004). 2.10 Non è estensibile al caso di specie il recente orientamento giurisprudenziale formatosi nell’ambito di cessione dei crediti ex l. 130/1999, secondo il quale « In materia di cessione dei crediti in blocco, eseguita tramite cartolarizzazione, deve escludersi in capo alla società cessionaria appositamente costituita (c.d. società veicolo) la titolarità del lato passivo del rapporto controverso avente ad oggetto le domande ed i controcrediti vantati dal debitore ceduto verso il cedente» (cfr.

Cass. n. 21843/2019 confermata da Cass. n.17735/2022). 2.7 Anzitutto va evidenziato che l’art. 4, l. n. 130/1999, che ha ad oggetto cessioni di crediti pecuniari e non di beni o rapporti come l’art. 58 TUB, dispone l’applicabilità alle operazioni di cartolarizzazione dei soli commi 2°, 3° e 4° dell’art. 58 T.u.b., non del comma 5°, che contiene la disciplina derogatrice della legittimazione passiva delle eccezioni ed azioni intraprese dal debitore ceduto. 2.8 Va poi considerato che, come ampiamento rimarcato nella motivazione delle pronunce sopra riportate, i crediti oggetto delle operazioni di "cartolarizzazione" eseguite ai sensi della l. n. 130 del 1999 costituiscono un patrimonio separato da quello della società di cartolarizzazione, destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti e al pagamento dei costi dell'operazione, sicché non è consentito al debitore ceduto proporre nei confronti del cessionario eccezioni di compensazione o domande giudiziali fondate su crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso. 2.10 Nel caso di specie l’impugnata sentenza ha ricondotto l’operazione negoziale conclusa tra Banca Carime spa e Banca Intesa spa nello schema giuridico della cessione in blocco di crediti ex art 58 TUB ; poiché l’atto di cessione risale al 2001 mentre la domanda riconvenzionale, fondata sul rapporto giuridico sottostante, è stata proposta dal Fallimento nel 2006 ben oltre il termine di mesi tre dalla pubblicazione della cessione sulla Gazzetta Ufficiale, il legittimato passivo andava individuato nella Banca Intesa spa (e per essa l’incorporante Intesa San Paolo spa) cessionaria dell’operazione di trasferimento in blocco dei crediti. 3 In accoglimento del ricorso l’impugnata sentenza va cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Potenza, in diversa composizione che si atterrà al seguente principio di diritto :

« nell’ipotesi in cui viene azionato dalla Banca cessionaria del credito, nell’ambito di un trasferimento in blocco ex art 58 TUB, non eseguito tramite operazioni di cartolarizzazione, il diritto di credito, derivante dal saldo passivo di un conto corrente chiuso, il correntista debitore, decorso il termine di tre mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della cessione, può, in via riconvenzionale, esercitare l’azione restitutoria di somme indebitamente versate al cedente, per effetto della illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi e della determinazione degli stessi sulla base di tassi uso piazza, esclusivamente nei confronti della cessionaria»; la Corte provvederà anche alle spese del presente procedimento.

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenz