Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 30754/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding nullity of third-party citation in debt recovery proceedings against a bankrupt debtor.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30754/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the appeal filed by a creditor successor against a lower court decision revoking a default judgment. The lower court had cured a procedural defect by allowing the debtor's bankruptcy trustee to intervene, thereby validating the citation despite the original notification being directed at a different entity. The Court held that the principle of cure applies to the initial citation defect but does not permit the ordinary proceeding to continue in merit once the debtor is declared bankrupt, requiring claims to be filed in bankruptcy proceedings instead.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 305, 645, 653, 111 cod. proc. civ.; The principle of cure applies to the nullity of the citation against a third party when the actual debtor constitutes themselves, but the ordinary proceeding becomes inadmissible upon the debtor's bankruptcy declaration, mandating claims be filed in bankruptcy proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
nullity of citation cure of defect third party intervention bankruptcy proceedings inadmissibility of suit legitimate standing default judgment revocation revoca del credito al consumo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 305 cod. proc. civ.
Art. 645 cod. proc. civ.
Art. 653 cod. proc. civ.
Art. 111 cod. proc. civ.
quale cessionaria ex art. 111 cod. proc. civ. di SIENA NPL S.p.A.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.
art. 111 cod. proc. civ
quale cessionaria ex art. 111 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., n. 13024/2022
Quanto all’omesso esame di fatto decisivo, nel caso di specie non si tratta di omesso esame di fatti storici sostanziali, intesi in senso naturalistico (Cass., n. 13024/2022), bensì di atti del processo, la cui violazione non è deducibile con tale censura.
Cass., n. 15946/2019
Cass., n. 4470/1999
15946/2019; Cass., n. 4470/1999).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a decreto ingiuntivo – citazione in giudizio di un terzo – costituzione del creditore – nullità -sanatoria Ud.28/10/2025 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9896/2021 R.G. proposto da ITALFONDIARIO S.p.A., quale procuratore di SIENA NPL 2018 S.r.l., elettivamente domiciliato in ROMA Via Del Tempio, civico 1, C/O Avv. Claudio Mauriello, presso lo studio dell’avvocato BELLOMO MICHELE (BLLMHL70B15A662I) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro CURATELA DEL FALLIMENTO REM S.R.L., REM S.R.L. -intimati- CHERRY BANK S.P.A., elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato CURTI FRANCESCO (CRTFNC79P09H501D) che lo rappresenta e difende -resistente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di BARI n. 100/2021 depositata il 20/01/2021. n. 9896/2021 R.G.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/10/2025 dal Consigliere FILIPPO D'AQUINO. FATTI DI CAUSA 1. REM S.r.l. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo del 20 dicembre 2011 emesso dal Tribunale di Bari per l’importo di € 1.073.000,00 a favore di MPS Gestione Crediti S.p.A. , quale garante delle obbligazioni assunte da Emme Emme S.p.A., società successivamente ammessa alla procedura di concordato preventivo. Il decreto è stato emesso a seguito della sottoscrizione di un accordo di ristrutturazione in data 19 – 23 aprile 2010 , risultato inadempiuto.

2. A seguito della sentenza di f allimento dell’ingiunta REM S.r.l., pronunciata nelle more della prima udienza di trattazione , REM S.r.l. ha riassunto il giudizio, allegando di avere impugnato la sentenza dichiarativa di fallimento e che avrebbe inteso giovarsi degli effetti del giudizio in caso di inerzia del curatore,nell’ipotesi di rientro in bonis.

3. Il Tribunale di Bari ha dichiarato improcedibile l’opposizione, rilevando che l’opposizione a decreto ingiuntivo fosse stata notificata a Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (MPS) e non a MPS Gestione Crediti S.p.A.

4. La Corte di Appello di Bari , con la sentenza qui impugnata, ha accolto l’appello della società (il Fallimento REM intimato è rimasto contumace) e ha revocato il decreto ingiuntivo. Ha ritenuto preliminarmente il giudice di appello sanato il vizio dell’opposizione a decreto ingiuntivo che vedeva quale parte convenuta un terzo, per effetto della costituzione del creditore , legittimato attivo all’azione monitoria . Nel merito, il giudice di appello ha rilevato che, stante l’intervenuto fallime nto dell’opponente, il credito della banca dovesse accertarsi nelle forme dell’ammissione allo stato passivo, con conseguente improcedibilità n. 9896/2021 R.G. della domanda di condanna proposta in sede monitoria e riproposta in sede ordinaria, revocando per l’effetto il decreto ingiuntivo.

5. Propone ricorso per cassazione il successore a titolo particolare del creditore, affidato a due motivi , il secondo dei quali articolato con un secondo profilo. La società e il Fallimento intimati non si sono costituiti in giudizio. È intervenuta in giudizio CHERRY BANK S.p.A. quale cessionaria ex art. 111 cod. proc. civ. di SIENA NPL S.p.A. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 645 e 638 cod. proc. civ., nonché omesso esame di fatto decisivo, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto procedibile l’opposizione a decreto ingiuntivo per effetto della costituzione in giudizio del creditore opposto.

Osserva parte ricorrente che l’opposizione è stata indirizzata nei confronti di MPS, soggetto non destinatario dell’opposizione, presso un difensore non domiciliatario di MPS. Censura la statuizione del giudice di appello sul presupposto che sarebbe stato onere dell’opponente riproporre l’iter notificatorio presso l’effettivo destinatario, al fine di conservare efficacia processuale all’opposizione proposta, stante l’omessa notificazione al creditore ingiungente MPS Gestione Crediti Banca. Deduce , pertanto, che l’omessa o inesistente notifica al creditore comporta l’inapplicabilità del principio della sanatoria , principio applicabile alla notifica nulla.

2. Il primo motivo è inammissibile in relazione ad entrambi i profili di censura dedotti. Quanto all’omesso esame di fatto decisivo, nel caso di specie non si tratta di omesso esame di fatti storici sostanziali, intesi in senso naturalistico (Cass., n. 13024/2022), bensì di atti del processo, la cui violazione non è deducibile con tale censura. n. 9896/2021 R.G.

3. Quanto alla dedotta violazione di legge, l a sentenza impugnata ha ritenuto legittimamente incardinato l’atto di opposizione, ancorché il soggetto evocato in giudizio fosse un soggetto diverso dal creditore del procedimento monitorio, purché il legittimato passivo dell’opposizione , beneficiario dell’ingiunzione di pagamento e attore in senso sostanziale , si sia costituito nel giudizio di opposizione e abbia, così,sanato la nullità della citazione in opposizione (Cass., n. 15946/2019; Cass., n. 4470/1999). La decisione del giudice di appello è stata, pertanto, incentrata sulla sanatoria (del vizio) dell’atto di citazione proposto (a monte) nei confronti di soggetto diverso dal legittimato passivo e , conseguentemente, notificato a quest’ultimo , laddove il ricorrente ha censurato la sentenza deducendo la nullità ( a valle ) della notificazione dell’atto di citazione, argomento estraneo alla ratio decidendi.

4. C on il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 305, 645 e 653 cod. proc. civ., nonché omesso esame di fatto decisivo, nella parte in cui la sentenza impugnata, da un lato, ha ritenuto che il debitore dichiarato fallito conservi la propria legittimazione processuale a riassumere il giudizio e, dall’altro, ha dichiarato improcedibile il giudizio. Osserva il ricorrente che, dopo l’intervenuta dichiarazione di fallimento, il debitore conserva la propria legittimazione processuale al fine di non vedersi opporre il titolo esecutivouna volta tornato in bonis; in questo caso, tuttavia, il giudizio proseguirebbe nel merito ai fini dell’accertamento dell’esistenza del credito sul presupposto del ritorno in bonis del debitore ma non ai fini della declaratoria di improcedibilità. Da questo assunto, il ricorrente fa discendere l’annullamento della condanna alle spese nei confronti della società debitrice appellante. n. 9896/2021 R.G.

5. Il secondo motivo è complessivamente inammissibile in quanto – una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento del debitore ingiunto – il giudizio ordinario diviene improcedibile e qualunque pretesa dei creditori, ancorché azionatamonitoriamente, va proposta in sede concorsuale mediante ammissione allo stato passivo.

6. Il ricorso va, pertanto, rigettato , con raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente . Nulla per le spese in assenza di costituzione degli intimati. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il