Cassation appeal dismissed due to withdrawal by both parties and lack of defendant's appearance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished because both the principal applicant and the incidental applicant formally withdrew their requests. The principal applicant, Giovanni Rizzo, and the incidental applicant, Bergamo Group S.R.L., both submitted declarations of renunciation, while the opposing party, the bankruptcy of Edil PBV S.R.L., failed to appear in court. Consequently, the court ruled that the withdrawal extinguished the proceedings and, under Article 391 of the Code of Civil Procedure, no order for costs was issued against the absent defendant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391 c.p.c.; Withdrawal of appeal by both parties extinguishes the proceedings, and absence of the opposing party precludes a costs ruling.
Parole chiave
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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE Composta dai Magistrati: Oggetto FRANCESCO TERRUSI - Presidente - ALBERTO PAZZI - Consigliere - PAOLA VELLA - Consigliere - Ud. 28/10/2025 – CC COSMO CROLLA - Consigliere - R.G.N. 5824/2021 GIUSEPPE DONGIACOMO - Rel.Consigliere - ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 5824-2021 proposto da: RIZZO GIOVANNI, in proprio e rappresentato e difeso dagli Avvocati PIERO CERRONI e GAETANO RIZZO per procura in calce al ricorso; - ricorrente principale - nonché BERGAMO GROUP S.R.L.
IN LIQUIDAZIONE, rappresentata e difesa dall’Avvocato GIUSEPPE GALANTE per procura in calce al ricorso; - ricorrente incidentale - contro FALLIMENTO EDIL PBV S.R.L. IN LIQUIDAZIONE; - intimato - avverso la SENTENZA N. 1396/2020 della CORTE D’APPELLO DI BRESCIA, depositata il 23/12/2020; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO nell’adunanza in camera di consiglio del 28/10/2025; Numero registro generale 5824/2021 Numero sezionale 3636/2025 Numero di raccolta generale 30753/2025 Data pubblicazione 22/11/2025 Ric. 2021 n. 5824 - Sez. 1 – CC del 28 ottobre 2025 rilevato che: - il ricorrente principale ha dichiarato di rinunciare al ricorso; - la ricorrente incidentale ha dichiarato, a sua volta, dichiarato di rinunciare al ricorso; ritenuto che la rinuncia al ricorso comporta l’estinzione del giudizio di cassazione e che, a fronte della mancata costituzione in giudizio del Fallimento resistente, la condanna alle spese non è pronunciata (art. 391 c.p.c.).
P.Q.M La Corte così provvede: dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 28 ottobre 2025. Il Presidente Francesco Terrusi Numero registro generale 5824/2021 Numero sezionale 3636/2025 Numero di raccolta generale 30753/2025 Data pubblicazione 22/11/2025