Cassation appeal dismissed due to parties reaching a settlement and the plaintiff withdrawing the appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished after the parties reached a transactional agreement and the plaintiff formally withdrew the case. Lufthansa Technik Aero Alzey GmbH, the appellant, filed a cassation appeal against the Second Instance Court of Catanzaro, while the respondent, the bankruptcy administrator of Minerva Airlines S.p.A., filed a counter-appeal. The court ruled that the litigation ended without a substantive decision on the merits because the plaintiff voluntarily abandoned the proceedings, thereby avoiding any ruling on litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.c.; Art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002: The withdrawal of a cassation appeal by the appellant extinguishes the proceedings without the need to rule on costs, and the unified contribution obligation does not apply to voluntary withdrawals.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso n.28805/2018 r.g. proposto da: LUFTHANSA TECHNIK AERO ALZEY GmbH, con sede in Alzey (Germania), Rudolf-Diesel-Straße 10, in persona dei suoi legali rappresentanti Anthony Johnson e Volker Mayer, rappresentata e difesadall’Avv. Alessandro Fusillo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Viale delle Milizie n. 22; -ricorrente- contro Fallimento Minerva Airlines S.p.A. con sede in Catanzaro, Via degli Svevi n. 8, in persona del curatore Avv. Giuseppe Iannello,elettivamente domiciliato in Soverato, Via Chiefari n. 1,presso lo studio dell’Avv.
Giuseppe Capogreco, che lorappresenta e difende per procura in atti. - - controricorrente - avverso la sentenza n. 1186/2018 della Corte d’Appello di Catanzaro, depositata il 13.06.2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/10/2025 dal Consigliere dott. Roberto Amatore; RILEVATO E CONSIDERATO - che LUFTHANSA TECHNIK AERO ALZEY GmbH proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 1186/2018 della Corte d’Appello di Catanzaro; -che resisteva nel giudizio di cassazione il Fallimento Minerva Airlines S.p.A., che depositava controricorso; - che, raggiunto un accordo transattivo tra le parti, la società ricorrente depositava atto di rinuncia al ricorso, accettato da Fallimento controricorrente; -che occorre pertanto dichiarare la estinzione del giudizio, senza necessità di disporre sulle spese di lite del giudizio di legittimità; -che, quanto al contributo unificato, va data continuità al principio secondo cui: "in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica" (Cass., sez. 6-1, 12/11/2015, n. 23175;
Cass., sez. 6-1, 18/07/2018, n. 19071). P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudiz