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Ordinanza — n. 30702/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to plaintiff's formal withdrawal of the legal action under civil procedure rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30702/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the proceedings extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the appeal. Although the lower court had previously ruled on the ineffectiveness of payments under bankruptcy law, the plaintiff voluntarily abandoned the case before the Supreme Court could rule on the merits. Consequently, the court issued an order dismissing the appeal without addressing the substantive legal arguments regarding the bankruptcy payments.

Regesto Legislator

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Art. 391, comma 1°, c.p.c.; The withdrawal of the appeal by the appellant extinguishes the cassation proceedings without the court needing to rule on the merits or allocate costs.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinguishment of proceedings cassation dismissal voluntary abandonment civil procedure code restituzione e risarcimento compensazione nel fallimento azione revocatoria fallimentare

Disposizioni normative citate

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Art. 391, comma 1°, c.p.c.
3.1 Consegue l'estinzione del processo di cassazione per rinuncia al ricorso (art. 391, comma 1°, c.p.c.), senza nessun provvedimento sulle spese, atteso che l'adesione alla rinuncia preclude alla Corte la statuizione delle spese di lite, fermo restando che le parti hanno convenuto per la compensazione delle spese.

Giurisprudenza citata

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Cass., 12 ottobre 2018, n. 25485
115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass., 12 ottobre 2018, n. 25485).
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Testo completo

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Alberto Pazzi Presidente Cosmo Crolla Relatore Andrea Fidanzia Consigliere Giuseppe Dongiacomo Consigliere Filippo D’Aquino Consigliere. Oggetto: azione di inefficacia dei pagamenti ex art 65 l.fall. Ud.29/10/2025 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1327/2019 R.G. proposto da: Russo Nicola, rappresentato e difeso dagli avvocati Vitale Vincenzo e Iuliano Damiano, -ricorrente- Contro Fallimento Carmine Giulio Russo di Nicola spa, rappresentato e difeso dall'avvocato Parrella Luca , -controricorrente- nonchè contro Russo Gelsomina Rosanna Maria, -intimata- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 2506/2018 depositata il 29/5/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/10/2025 dal Consigliere COSMO CROLLA.

RITENUTO IN FATTO

Numero registro generale 1327/2019 Numero sezionale 3670/2025 Numero di raccolta generale 30702/2025 Data pubblicazione 21/11/2025 1. La Corte d’Appello di Napoli, con l’impugnata sentenza, rigettava il gravame proposto da Nicola Russo e l’appello incidentale proposto da Gelsomina Rosanna Maria Russo avverso la sentenza del Tribunale di Nola che, in accoglimento la domanda proposta dal Fallimento Carmine Giulio Russo di Nicola spa, aveva dichiarato l’inefficacia dei pagamenti, ex art. 65 l.fall., e, conseguentemente, aveva condannato Nicola Russo a restituire al fallimento la somma di € 735.159 e Gelsomina Russo a restituire l’importo di € 348.906, oltre ad € 174.453 all’esito dell’accettazione dell’eredità di Lorenzo Cannova.

2. Russo Nicola ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato a tre motivi; il Fallimento ha svolto difese mediante controricorso mentre Russo Gelsomina Rosanna Maria è rimasta intimata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. È stato depositato in data 3/2/2025 atto di rinuncia, sottoscritto dal ricorrente personalmente cui ha aderito il curatore del Fallimento controricorrente. 3.1 Consegue l'estinzione del processo di cassazione per rinuncia al ricorso (art. 391, comma 1°, c.p.c.), senza nessun provvedimento sulle spese, atteso che l'adesione alla rinuncia preclude alla Corte la statuizione delle spese di lite, fermo restando che le parti hanno convenuto per la compensazione delle spese.

4. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass., 12 ottobre 2018, n. 25485). P.Q.M Numero registro generale 1327/2019 Numero sezionale 3670/2025 Numero di raccolta generale 30702/2025 Data pubblicazione 21/11/2025 La Corte dichiara estinto il processo per rinuncia al ricorso. Così deciso nella Camera di Consiglio tenutasi in data 29 ottobre 2025. Il Presidente Numero registro generale 1327/2019 Numero sezionale 3670/2025 Numero di raccolta generale 30702/2025 Data pubblicazione 21/11/2025