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Ordinanza Interlocutoria — n. 30681/2025 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 30681/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 30681/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.31383/2018 R.G. proposto da BANCO BPM SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SARDEGNA 14, presso lo studio dell’avvocato STAJANO ERNESTO (STJRST53P07F839C),che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro GIACOMELLI SPORT SPA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA C.POMA 2, presso lo studio dell’avvocato TROILO GREGORIO (TRLGGR65P04H501V), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BERNARDI ELENA (BRNLNE63R43F257L) -controricorrente- nonchè contro BANCA MONTE PASCHI DI SIENA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA,CORSO VITTORIO EMENUELE II 18, presso lo STUDIO GREZ, rappresentato e difeso dall'avvocato VETTORI GIUSEPPE (VTTGPP49H18L067B) -controricorrentee ricorrente incidentale- nonchè contro n. 31383/2018 R.G.

Regesto Legislator

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Ordinanza Interlocutoria — n. 30681/2025 — snciv · Corte di Cassazione: La procedura attrice ha dedotto che l a debitrice aveva eseguito rimborsi dell’originario finanziamento in più occasioni tra il 15 novembre 2002 e il 6 dicembre 2002per circa 9 milioni di Euro, deducendo la consapevolezza dell’accipiens Efibanca S.p.A. , quale società capofila del pool di banche, dellostato di insolvenza nonché, in via alternativa, la consapevolezza delle singole banche finanziatrici. Tra gli originari convenuti risultava anche Intesa Sanpaolo S.p.A., nei cui confronti l’attore ha raggiunto un accordo transattivo nel corso del giudizio di primo grado.

Parole chiave

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rimborso del mutuo compensazione nel fallimento indennità per insolvenza risoluzione delle banche restituzione dei conferimenti obbligo di restituzione
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Testo completo

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.31383/2018 R.G. proposto da BANCO BPM SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SARDEGNA 14, presso lo studio dell’avvocato STAJANO ERNESTO (STJRST53P07F839C),che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro GIACOMELLI SPORT SPA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA C.POMA 2, presso lo studio dell’avvocato TROILO GREGORIO (TRLGGR65P04H501V), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BERNARDI ELENA (BRNLNE63R43F257L) -controricorrente- nonchè contro BANCA MONTE PASCHI DI SIENA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA,CORSO VITTORIO EMENUELE II 18, presso lo STUDIO GREZ, rappresentato e difeso dall'avvocato VETTORI GIUSEPPE (VTTGPP49H18L067B) -controricorrentee ricorrente incidentale- nonchè contro n. 31383/2018 R.G.

ICCREA BANCA SPA - ISTITUTO CENTRALE DEL CREDITO COOPERATIVO, BANCA POPOLARE MILANO SCARL, CASSA RISPARMIO SAVONA SPA, -intimati- sul controricorso incidentale proposto da: ICCREA BANCA SPA - ISTITUTO CENTRALE DEL CREDITO COOPERATIVO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DONIZETTI 7, presso lo studio dell’avvocato BONGIORNO GIROLAMO (BNGGLM37P21G273Q),che lo rappresenta e difende -ricorrente incidentale- contro GIACOMELLI SPORT SPA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA C.POMA 2, presso lo studio dell’avvocato TROILO GREGORIO (TRLGGR65P04H501V), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato BERNARDI ELENA (BRNLNE63R43F257L) -controricorrente all'incidentale- nonché contro BANCA MONTE PASCHI SIENA SPA, BANCA POPOLARE MILANO SCARL, CASSA RISPARMIO SAVONA SPA -intimati- sul controricorso incidentale proposto da:

GIACOMELLI SPORT SPA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA C.POMA 2, presso lo studio dell’avvocato TROILO GREGORIO (TRLGGR65P04H501V), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato BERNARDI ELENA (BRNLNE63R43F257L) -ricorrente incidentale- contro BANCA MONTE DEI PASCHI SDI SIENA SPA, ICCREA BANCA SPA ISTITUTO CENTRALE DEL CREDITO COOPERATIVO, BANCO n. 31383/2018 R.G. POPOLARE DI MILANO SOC COOP ARL, CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA SPA -intimati- sul controricorso incidentale proposto da BANCA CARIGE SPA CASSA RISPARMIO GENOVA IMPERIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ARNO 88, presso lo studio dell’avvocato UNGARI TRASATTI CAMILLO (NGRCLL69M22H501Q), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato BORCHI FABRIZIO (BRCFRZ60S26D969Z) -ricorrente incidentale- contro GIACOMELLI SPORT SPA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA C.POMA 2, presso lo studio dell’avvocato TROILO GREGORIO (TRLGGR65P04H501V), che l o rappresenta e difende unitamente all’avvocato BERNARDI ELENA (BRNLNE63R43F257L) -controricorrente all'incidentale- nonché contro BANCA MONTE PASCHI SIENA SPA, ICCREA BANCA SPA, BANCA POPOLARE MILANO SCARL -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BOLOGNA n. 1076/2018 depositata il 19/4/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/10/2025dal Consigliere FILIPPO D'AQUINO. FATTI DI CAUSA 1. GIACOMELLI SPORT S.p.A. in A.S. , dichiarata insolvente ex d. lgs. n. 270/1999 con sentenza in data 9 ottobre 2003, ha promosso in data 9 ottobre 2008 revocatoria ex art. 67, secondo comma, l. fall. nei confronti di Efibanca S.p.A. (oggi BANCO BPM S.p.A.)e di altre banche (Banca Antoniana Popolare Veneta, ICCREA n. 31383/2018 R.G. Banca, Intesa Sanpaolo, Monte dei Paschi di Siena, Banca Toscana, Cassa di Risparmio di Alessandria e Cassadi Ris p armio di Savona) , facenti parte di un pool che aveva erogato alla debitrice, mediante accredito in conto corrente,finanziamenti per complessivi 17 miliardi di vecchie Lit. (pari ad € 8.779.767,28), in virtù di contratto di finanziamento stipulato in data 15 maggio 2001.

2. La procedura attrice ha dedotto che l a debitrice aveva eseguito rimborsi dell’originario finanziamento in più occasioni tra il 15 novembre 2002 e il 6 dicembre 2002per circa 9 milioni di Euro, deducendo la consapevolezza dell’accipiens Efibanca S.p.A. , quale società capofila del pool di banche, dellostato di insolvenza nonché, in via alternativa, la consapevolezza delle singole banche finanziatrici. Tra gli originari convenuti risultava anche Intesa Sanpaolo S.p.A., nei cui confronti l’attore ha raggiunto un accordo transattivo nel corso del giudizio di primo grado.

3. Il Tribunale di Rimini, anche in base alle risultanze di una C.T.U. disposta al fine della valutazione degli elementi indiziari a sostegno dell’esistenza dell’elemento soggettivo, ha rigettato la domanda.

4. La Corte di Appello di Bologna, con la sentenza qui impugnata, ha accolto l’appello della Amministrazione straordinaria nei confronti della banca capofila, accertando pagamenti per € 8.992.196,00 in costanza della conoscenza dello stato di insolvenza, retrodatandola al secondo semestre 2002. Per quanto rileva in questa sede, si è ritenuto che la transazione intervenuta con Intesa Sanpaoloavesse a oggetto la sola quota di competenza della stessa senza vincolo di solidarietà con le altre banche e si è ritenuta legittimata passivamente all’azione la sola banca capofila del pool, che aveva erogato il finanziamento ed era stata destinataria dei pagamenti per cui è causa. n. 31383/2018 R.G.

5. Ha proposto ricorso per cassazione BANCO BPM S.p.A. (già Banco Popolare)quale avente causa di Efibanca S.p.A., affidato a sei motivi, nonché ricorso incidentale BANCA CARIGE S.p.A., affidato a sei motivi, sia ICCREA BANCA S.p.A., affidato a sette motivi, cui resiste con controricorsi l’Amministrazione Straordinaria , la quale propone ricorso incidentale condizionato al ricorso di Banco BPM, affidato a un unico motivo. S i è costituita con controricorso BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.(MPS), con cui propone ricorso incidentale affidato a cinque motivi.

L’Amministrazione Straordinaria ha resistito con controricorso agli altri ricorsi incidentali . Tutte le parti hanno depositato memoria illustrativa e, a seguito di rinvio della causa a nuovo ruolo, l’Amministrazione Straordinaria ha presentato ulteriore memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Questo collegio ritiene che non sussistono le condizioni per la decisione in adunanza camerale in relazione al quinto motivo del ricorso principale, con cui si censura la qualificazione del contratto di finanziamento originario come mandato con rappresentanza senza vincolo di solidarietà delle altre banche finanziatrici; motivo la cui valutazione incide – oltre che sul ricorso incidentale condizionato – indirettamente sul sesto motivo del ricorso principale , sul quinto motivo del ricorso incidentale MPS, sul terzo del ricorso incidentale Iccrea e sul sesto del ricorso incidentale Carige ( gli ultimi due articolati in termini di violazione di legge), relativi agli effetti dell’accordo transattivo intervenuto tra la procedura concorsuale e Intesa Sanpaolo.

2. La questione posta dal ricorrente principale ha ad oggetto chi sia il legittimato passivo di una azione revocatoria ex art. 67, secondo comma, l. fall. nel caso in cui oggetto della domanda sia la restituzione dei pagamenti effettuati a rimborsodi un finanziamento erogato da un pool o consorzio di banche, in cui la banca mandataria, n. 31383/2018 R.G. con rappresentanza delle altre banchefacenti parte del pool, abbia erogato il finanziamento alla società finanziata e sia poi risultata l’accipiens della restituzione del finanziamento stesso. Si pone la questione secondo cui l’erogazione di un finanziamento bancario in pool comporti la legittimazione passiva del solo accipiens sia quanto ai fatti costitutivi dell’azione revocatoria, sia quanto ai conseguenti obblighi restitutoriin caso di accoglimento della domanda, ovvero se siano legittimate passivamente anche le altre banche mandanti facenti parte del contratto di finanziamento, in considerazione della dedotta distinzione della legittimazione a ricevere il pagamento rispetto alla