Italian court dismisses appeal against preliminary ruling on jurisdiction in enforcement proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal for regulation of jurisdiction inadmissible. The lower court had briefly deliberated on the defendant's objection to jurisdiction to decide on a request for suspension of execution, rather than definitively ruling on the case's competence. The court held that such a provisional, instrumental decision does not constitute a final determination of jurisdiction and cannot be challenged via appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 649 c.p.c.; Art. 42 c.p.c.: A preliminary ruling on jurisdiction made solely to decide on the suspension of execution in enforcement proceedings is provisional and cannot be challenged by appeal for regulation of jurisdiction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26965/2024 R.G. proposto da TREND GROUP S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DI VILLA MASSIMO 33, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO SICARI che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MAURIZIO BENINCASA -ricorrente- contro CONSULTING EXECUTION S.R.L., elettivamente domiciliato in GENOVA PIAZZA DELLA VITTORIA 15/34 DOM. DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato PAOLO TERRILE che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANDREA BLASI -controricorrente- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE MILANO n. 29481/2024 depositata il 16/11/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/11/2025 dal Consigliere MAURO DI MARZIO. RILEVATO CHE TREND GROUP S.p.a. ricorre per regolamento di competenza, nei confronti di Consulting Execution S.r.l., contro l’ordinanza del 16 novembre 2024 con cui, secondo la ricorrente, il Tribunale di Milano avrebbe definitivamente deciso una questione preliminare di competenza sollevata nell’ambito di un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo. Consulting Execution S.r.l. resiste con controricorso. RITENUTO CHE Il ricorso per regolamento di competenza è inammissibile.
È noto il principio affermato dalle sezioni unite di questa Corte secondo cui: «Anche dopo l'innovazione introdotta dalla novella di cui alla legge 18 giugno 2009, n. 69, in relazione alla forma della decisione sulla competenza (da adottarsi, ora, con ordinanza anziché con sentenza), il provvedimento del giudice adito (nella specie monocratico), che, nel disattendere la corrispondente eccezione, affermi la propria competenza e disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a sé, è insuscettibile di impugnazione con il regolamento ex art. 42 cod. proc. civ., ove non preceduto dalla rimessione della causa in decisione e dal previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito, salvo che quel giudice, così procedendo e statuendo, lo abbia fatto conclamando, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, l'idoneità della propria determinazione a risolvere definitivamente, davanti a sé, la suddetta questione» (Cass., Sez.
Un., 29 settembre 2014, n. 20449; in seguito per le sole massimate al Ced della Corte di cassazione v. Ordinanza n. 1615 del 20/01/2017; Ordinanza n. 14223 del 07/06/2017; Ordinanza n. 5354 del 07/03/2018; Ordinanza n. 2338 del 03/02/2020; Ordinanza n. 11742 del 05/05/2021; Ordinanza n. 17032 del 25/06/2025). Come in particolare affermato da Cass. n. 23309 del 2015, in pendenza di opposizione a decreto ingiuntivo, l'ordinanza, con la quale venga negata la sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto opposto, ha natura interinale ed è produttiva di effetti destinati ad esaurirsi con la sentenza che pronunzia sull'opposizione, senza interferire sulla definizione della causa, sicché non è impugnabile con regolamento di competenza neppure se la questione sulla competenza sia stata sommariamente delibata allo scopo di decidere sulla sussistenza o meno delle condizioni per la concessione della richiesta sospensione, attesa la natura strumentale e provvisoria del provvedimento, che non comporta alcuna decisione definitiva, neppure implicita, sulla competenza stessa.
Nella specie, dopo aver argomentato sulle ragioni che depongono per la competenza del giudice adito, il Tribunale di Milano ha così concluso: «Conseguentemente, pur nella limitata delibazione richiesta ai fini di cui all’art. 649 c.p.c., non appaiono sussistere evidenti ragioni di fondatezza dell’eccezione di incompetenza formulata dalla parte opponente». È dunque di evidenza manifesta che il giudice di merito, il quale non ha d’altronde fatto precisare le conclusioni, non ha affatto statuito inequivocabilmente ed incontrovertibilmente sulla propria competenza.
È stato in fine dei conti impugnato un provvedimento non decisorio. Spese al merito. Doppio contributo. P.Q.M dichiara inammissibile il ricorso e rimette al giudice di merito la statuizione sulle spese di questo giudizio di regolamento, dando atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma