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Ordinanza — n. 30653/2025 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal as interlocutory ruling on jurisdiction is not appealable under Italian Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30653/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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Fincantieri S.p.A. appealed a Milan court order rejecting its territorial jurisdiction objection, arguing the trial court definitively ruled in its favor. The court held that such interlocutory rulings by a single judge are legally non-appealable unless explicitly stated as final and unrevocable. Since the judge merely rejected the request to separate the jurisdiction issue without deciding it, the appeal was inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 42 c.p.c.; Art. 177, 178 c.p.c.: Interlocutory rulings by a single judge on jurisdiction are inadmissible for appeal unless explicitly declared final and unrevocable.

Parole chiave

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interlocutory ruling jurisdiction objection single judge appeal inadmissibility Civil Procedure Code conflitto di competenza lavoristica competenza territoriale contenzioso commerciale

Disposizioni normative citate

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Art. 42 c.p.c.
Art. 177, comma 1, c.p.c.
Art. 178, comma 1, c.p.c.
177, comma 1, c.p.c.) e le parti possono riproporre al collegio tutte le questioni già affrontate dall’istruttore, salvo che la legge, e non è questo il caso, non gli attribuisca il potere di decidere con ordinanza non revocabile (art. 178, comma 1, c.p.c.).
Art. 187, comma 3, c.p.c.
Art. 50 bis, n. 3, c.p.c.
Ora, non occorre qui soffermarsi sull’individuazione della reale latitudine del principio, giacché è del tutto ovvio, intuitivo, che l’istruttore di un procedimento come quello in discorso, radicato dinanzi alla sezione specializzata impresa, la quale decide in collegio (art. 50 bis, n.
art. 42 cod. proc. civ
art. 2598 c.c
99 l.d.a., dell’art. 2598 c.c.
art. 2043 c.c
e dell’art. 2043 c.c.; ritenuto, quindi, che -allo stato- non assume rilievo l’art.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. Un., 29 settembre 2014, n. 20449
Ordinanza n. 1615 del 20/01/2017
Ordinanza n. 1615 del 20/01/2017; Ordinanza n.
Ordinanza n. 14223 del 07/06/2017
1615 del 20/01/2017; Ordinanza n. 14223 del 07/06/2017; Ordinanza n.
Ordinanza n. 5354 del 07/03/2018
14223 del 07/06/2017; Ordinanza n. 5354 del 07/03/2018; Ordinanza n.
Ordinanza n. 2338 del 03/02/2020
5354 del 07/03/2018; Ordinanza n. 2338 del 03/02/2020; Ordinanza n.
Ordinanza n. 11742 del 05/05/2021
2338 del 03/02/2020; Ordinanza n. 11742 del 05/05/2021; Ordinanza n.
Ordinanza n. 17032 del 25/06/2025
11742 del 05/05/2021; Ordinanza n. 17032 del 25/06/2025).
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1378/2025 R.G. proposto da FINCANTIERI S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA LEONIDA BISSOLATI, 54, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIA SCAPICCHIO che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ALBERTO CAMUSSO, ARDA PARAGAMYAN -ricorrente- contro PEMAMEK OY, elettivamente domiciliato in Roma Corso Vittorio Emanuele II 269, presso lo studio dell’avvocato ROMANO VACCARELLA che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati LUCA TREVISAN, GABRIELE CUONZO -controricorrente- nonchè contro PEMAMEK OY, PEMAMEK OY, ALPHA IMMOBILIARE S.R.L., ALPHA IMMOBILIARE S.R.L., PROTIDEA S.R.L., PROTIDEA S.R.L., MECAB ENGINEERING S.R.L., MECAB ENGINEERING S.R.L., CASTELLINI OFFICINE MECCANICHE S.R.L., CASTELLINI OFFICINE MECCANICHE S.R.L., PROGETTILAB S.R.L.PROGETTILAB S.R.L. -intimati- POLYTEC S.P.A., elettivamente domiciliato in BERGAMO LARGO PORTA NUOVA, 3, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO SANSEGOLO che lo rappresenta e difende -resistente- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE MILANO n. 13032/2024 depositata il 19/12/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/11/2025 dal Consigliere MAURO DI MARZIO. RILEVATO CHE 1. ― Fincantieri S.p.A. ricorre per regolamento di competenza, nei confronti di Pemamek OY, Castellini Officine Meccaniche S.r.l., Alpha Immobiliare S.r.l., Protidea S.r.l., Mecab Engineering S.r.l., Progettilab S.r.l., Polytec S.p.A., contro l’ordinanza del 18 dicembre 2024, con cui il tribunale di Milano, sezione specializzata impresa, avrebbe, secondo la ricorrente, adottato un provvedimento decisorio di rigetto della sua eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito per essere competente il tribunale di Trieste. 2.

― Pemamek OY resiste con controricorso mentre POLYTEC S.P.A. deposita controricorso adesivo. Le altre intimate non spiegano difese. CONSIDERATO CHE 3. ― A dire della ricorrente l’originaria attrice nel giudizio a quo , Pemamek OY, avrebbe introdotto nei suoi confronti una complessa domanda risarcitoria fondata su un addebito di responsabilità contrattuale, tale da radicare la competenza del tribunale di Trieste sulla base della previsione di un foro convenzionale esclusivo in tal senso contenuta nel contratto stipulato tra le parti. RITENUTO CHE 4.

― Il ricorso per regolamento di competenza è inammissibile. È noto il principio affermato dalle sezioni unite di questa Corte secondo cui: «Anche dopo l'innovazione introdotta dalla novella di cui alla legge 18 giugno 2009, n. 69, in relazione alla forma della decisione sulla competenza (da adottarsi, ora, con ordinanza anziché con sentenza), il provvedimento del giudice adito (nella specie monocratico), che, nel disattendere la corrispondente eccezione, affermi la propria competenza e disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a sé, è insuscettibile di impugnazione con il regolamento ex art. 42 cod. proc. civ., ove non preceduto dalla rimessione della causa in decisione e dal previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito, salvo che quel giudice, così procedendo e statuendo, lo abbia fatto conclamando, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, l'idoneità della propria determinazione a risolvere definitivamente, davanti a sé, la suddetta questione» (Cass., Sez.

Un., 29 settembre 2014, n. 20449; in seguito per le sole massimate al Ced della Corte di cassazione v. Ordinanza n. 1615 del 20/01/2017; Ordinanza n. 14223 del 07/06/2017; Ordinanza n. 5354 del 07/03/2018; Ordinanza n. 2338 del 03/02/2020; Ordinanza n. 11742 del 05/05/2021; Ordinanza n. 17032 del 25/06/2025). Ora, non occorre qui soffermarsi sull’individuazione della reale latitudine del principio, giacché è del tutto ovvio, intuitivo, che l’istruttore di un procedimento come quello in discorso, radicato dinanzi alla sezione specializzata impresa, la quale decide in collegio (art. 50 bis, n. 3, c.p.c.), non potrebbe neppure se volesse affermare la propria competenza «in termini di assoluta e oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità», risolvendo «definitivamente, davanti a sé, la suddetta questione»: e ciò perché, per regole generali, le ordinanze del giudice istruttore non possono mai pregiudicare la decisione della causa (art. 177, comma 1, c.p.c.) e le parti possono riproporre al collegio tutte le questioni già affrontate dall’istruttore, salvo che la legge, e non è questo il caso, non gli attribuisca il potere di decidere con ordinanza non revocabile (art. 178, comma 1, c.p.c.).

Ciò detto, occorre aggiungere che, in realtà, nel nostro caso, l’istruttore non ha affatto divisato, neppure lontanamente, di adottare un provvedimento di natura decisoria in punto di competenza. Egli ha difatti osservato: «ritenuto che, sulla base della prospettazione attorea, la presente azione ha ad oggetto la responsabilità extracontrattuale delle Convenute per violazione degli artt. 98 e 99 c.p.i., dell’art. 99 l.d.a., dell’art. 2598 c.c. e dell’art. 2043 c.c.; ritenuto, quindi, che -allo stato- non assume rilievo l’art. 35.2 delle condizioni generali d’appalto di luglio 2016 tra Pemamek OY e Fincantieri s.p.a.; ritenuto, pertanto, che va rigettata l’istanza di Fincantieri s.p.a. volta a rimettere al Collegio la questione sulla competenza territoriale del Tribunale adito»: e cioè l’istruttore non ha neppur preso posizione sulla competenza, bensì, nel quadro di applicazione dell’articolo 187, comma 3, c.p.c., sull’istanza della qui ricorrente di rimettere la causa al collegio per la decisione separata sulla competenza. 5.

― Spese al merito. Doppio contributo. P.Q.M dichiara inammissibile il ricorso e rimette al giudice di merito la statuizione sulle spese di questo giudizio di regolamento, dando atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari