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Ordinanza — n. 30652/2025 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30652/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30652/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2375/2025 R.G. proposto da SOCIETA' ITALIANA PER L'INDUSTRIA DEGLI ZUCCHERI S.P.A., elettivamente domiciliato in VENEZIA MESTRE VIA MESTRINA 22 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE SACCO che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro BOTTINO ROSALBA -intimato- avverso DECRETO di CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 1542/2024 depositata il 23/12/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/11/2025 dal Consigliere MAURO DI MARZIO. RILEVATO CHE 1. ― SOCIETÀ ITALIANA PER L’INDUSTRIA DEGLI ZUCCHERI S.p.a. ricorre per regolamento di competenza, nei confronti di Rosalba Bottino, avverso l’ordinanza del 20 dicembre 2024 con cui la Corte d’appello di Venezia ha così provveduto:

Regesto Legislator

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art. 355 c.p; Ordinanza — n. 30652/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Ciò con la precisazione che, in tema di querela di falso proposta avanti alla corte d'appello, l'ordinanza con cui, ai sensi dell'art. 355 c.p.c., il giudice d'appello rimette le parti avanti al Tribunale ritenuto competente per la riassunzione del giudizio sulla querela, ha natura decisoria sulla competenza territoriale relativa a tale giudizio ed è pertanto impugnabile con il regolamento necessario di competenza (Cass. 23 marzo 2006, n. 6465). Nella specie Rosalba Bottino risiede a Palermo, ragion per cui per la causa di falso risulta inderogabilmente competente il Tribunale di Palermo e non quello di Venezia, indicato dalla Corte d’appello di Venezia. 4.

Parole chiave

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inchiesta per falsità atti false dichiarazioni senza giuramento opposizione censura dell'accertamento dei fatti vizi procedurali rinvio del dibattimento

Disposizioni normative citate

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art. 355 c.p
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2375/2025 R.G. proposto da SOCIETA' ITALIANA PER L'INDUSTRIA DEGLI ZUCCHERI S.P.A., elettivamente domiciliato in VENEZIA MESTRE VIA MESTRINA 22 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE SACCO che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro BOTTINO ROSALBA -intimato- avverso DECRETO di CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 1542/2024 depositata il 23/12/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/11/2025 dal Consigliere MAURO DI MARZIO. RILEVATO CHE 1. ― SOCIETÀ ITALIANA PER L’INDUSTRIA DEGLI ZUCCHERI S.p.a. ricorre per regolamento di competenza, nei confronti di Rosalba Bottino, avverso l’ordinanza del 20 dicembre 2024 con cui la Corte d’appello di Venezia ha così provveduto:

«dichiara ammissibile la querela di falso; sospende il giudizio di appello e rimette le parti davanti al Tribunale di Venezia, fissando termine di giorni trenta per la proposizione della causa di falso». 2. ― Non spiega difese la Bottino. RITENUTO CHE 3. ― Il ricorso per regolamento è fondato è va accolto, dovendosi dichiarare la competenza del Tribunale di Palermo. Difatti, al di fuori del caso di sua proposizione in via incidentale innanzi al Tribunale e, quindi, anche nel corso del giudizio di appello, la competenza territoriale sulla querela di falso va individuata in base ai criteri di collegamento di cui agli artt. 18 e 19 c.p.c., in considerazione del fatto che nel relativo processo è obbligatorio l'intervento del pubblico ministero e che, pertanto, la competenza per territorio ha carattere inderogabile, senza che possa aversi riguardo agli effetti della pronuncia sui rapporti giuridici della cui prova si tratta e dovendosi altresì escludere che la stessa ― in mancanza di una specifica disposizione normativa ― sia modificabile per effetto di attrazione da parte della causa di merito (Cass. 1 giugno 2020, n. 10361).

Ciò con la precisazione che, in tema di querela di falso proposta avanti alla corte d'appello, l'ordinanza con cui, ai sensi dell'art. 355 c.p.c., il giudice d'appello rimette le parti avanti al Tribunale ritenuto competente per la riassunzione del giudizio sulla querela, ha natura decisoria sulla competenza territoriale relativa a tale giudizio ed è pertanto impugnabile con il regolamento necessario di competenza (Cass. 23 marzo 2006, n. 6465). Nella specie Rosalba Bottino risiede a Palermo, ragion per cui per la causa di falso risulta inderogabilmente competente il Tribunale di Palermo e non quello di Venezia, indicato dalla Corte d’appello di Venezia. 4.

― Spese al merito. P.Q.M accoglie il ricorso e dichiara la competenza del tribunale di Palermo, dinanzi al quale la causa potrà essere riassunta, anche per la decisione sulle spese di questo giudizio di regolamento, nei term