Cassation court dismisses appeal due to plaintiff's formal withdrawal, declaring the lawsuit extinguished under CPC articles 390 and 391.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation declared the civil lawsuit extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the appeal. Although the plaintiff initially filed a request against Ferrosud S.p.A., the court noted that a transaction was not reached and the withdrawal met the requirements of Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure. Consequently, the judgment was dismissed, and the plaintiff was ordered to reimburse the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; The withdrawal of an appeal by the appellant, if not contested or followed by a counter-acceptance, results in the immediate extinction of the proceedings without the need for a separate ruling on the merits.
Parole chiave
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 30238/2022 R.G. proposto da: CANFORA MAURIZIO, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR 17, presso lo studio dell’avvocato PATRIZIA DEL NOSTRO che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro FERROSUD SPA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FABIO MASSIMO 107, presso lo studio dell’avvocato GIANFRANCO TORINO rappresentato e difeso dall'avvocato GIAMPAOLO SALVATORE -controricorrente- avverso DECRETO di TRIBUNALE AREZZO al RG n.2769/2021 depositato il 09/11/2022.
Letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e dato atto che l’enunciata raggiunta ‘transazione’ tra le parti non ha trovato riscontro agli atti, né risulta contestuale o successiva accettazione pervenuta del controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; Numero registro generale 30238/2022 Numero sezionale 800/2025 Numero di raccolta generale 30607/2025 Data pubblicazione 20/11/2025 ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; ritenuto che, sulle spese, la relativa statuizione può tener conto della tipologia e del valore della controversia, nonché della posizione delle parti, giustificandosi una liquidazione (Cass.10140/2020) e come meglio in dispositivo, mentre la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass.25485/2018);
P.Q.M dichiara estinto il giudizio di Cassazione e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 2.000, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%. Così deciso in Roma, il 19/11/2025 Massimo Ferro Numero registro generale 30238/2022 Numero sezionale 800/2025 Numero di raccolta generale 30607/2025 Data pubblicazione 20/11/2025