Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal of case termination. The appellant, represented by two lawyers, challenged a second-instance judgment against Unicredit S.p.A. but remained silent on the termination proposal. The court ruled that this silence constituted a formal renunciation of the appeal under the Civil Procedure Code, resulting in the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal of termination of proceedings within the prescribed term constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation judgment.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 17810/2024 R.G. proposto da: CASAVECCHIA LUCIA, SCARIOLO FRANCESCO, elettivamente domiciliati in GALLIPOLI VIA BRINDISI 91, DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato FAENZA SPERANZA (FNZSRN67S65D883W) che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro UNICREDIT S.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO N. 12, presso lo studio dell’avvocato CAPUTI GIUSEPPE (CPTGPP71D14G942Z) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati TOFFOLETTO ALBERTO (TFFLRT60E06F205C), PESENTI MARCO (PSNMRC63E05F205W) -controricorrente- avverso la SENTENZA emessa dalla CORTE D'APPELLO DI LECCEn.464/2024 depositata il 23/05/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 17810/2024 Numero sezionale 799/2025 Numero di raccolta generale 30584/2025 Data pubblicazione 20/11/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 03/11/2025 FALABELLA MASSIMO Numero registro generale 17810/2024 Numero sezionale 799/2025 Numero di raccolta generale 30584/2025 Data pubblicazione 20/11/2025