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Decreto — n. 30561/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to waiver after 40-day silence on proposed judgment under Italian Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Decreto — n. 30561/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within 40 days of the proposed judgment notification. The appellant, Balacco Ignazio, represented by Leonardo Scardino, did not respond to the proposal, while the appellees, AMCO and Banca Monte dei Paschi di Siena, argued for dismissal based on this procedural silence. The court ruled that such inaction constitutes a waiver under Article 380-bis of the Civil Procedure Code, resulting in the extinction of the proceedings and an order for the appellant to pay the legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposed judgment within the statutory period constitutes a waiver, leading to the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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waiver of appeal proposed judgment extinction of proceedings statutory period Civil Procedure Code spese di difesa anticipo delle spese indennità di patrocinio

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 2852/2025 R.G. proposto da: BALACCO IGNAZIO, BALACCO LAVORI EDILI DI MICHELE BALACCO E IGNAZIO BALACCO S.A.S., elettivamente domiciliati in MOLFETTA, VIA PIAZZA 62, DOM DIG presso lo studio dell’avvocato SCARDIGNO LEONARDO (SCRLRD64H10F284F) che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro AMCO - ASSET MANAGEMENT COMPANY S.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA PEPOLI 4, presso lo studio dell’avvocato COLUZZI ALESSANDRO (CLZLSN65H14H501M) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PANZA FABRIZIO (PNZFRZ71T16E506B) -controricorrente- nonchè contro BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. -intimata- Avverso la SENTENZA emessa dalla CORTE D'APPELLO DI BARIn.876/2024 depositata il 20/06/2024 Numero registro generale 2852/2025 Numero sezionale 796/2025 Numero di raccolta generale 30561/2025 Data pubblicazione 20/11/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 03/11/2025 FALABELLA MASSIMO Numero registro generale 2852/2025 Numero sezionale 796/2025 Numero di raccolta generale 30561/2025 Data pubblicazione 20/11/2025