Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal of case closure. The appellant, Roberta Emmet, did not act within the statutory timeframe, while the opposing parties argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and extinguished the proceedings, ordering the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal of case closure within 40 days results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.17018/2024 R.G. proposto da : EMETT ROBERTA, elettivamente domiciliata in ROMA , VIA ARCHIMEDE, 120, presso lo studio dell’avvocato LOLLO ROSANNA (LLLRNN66R62H501Z) rappresentata e difes a dall'avvocato ARGENTA ANDREA (RGNNDR72A16E290W) -ricorrente- contro PENELOPE SPV SRL, elettivamente domiciliata in FIRENZ , E VIA BONIFACIO LUPI N. 20, DOM. DIG., presso lo studio dell’avvocato GAMBI FRANCESCO (GMBFNC68M17D612H) che la rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro INTESA SANPAOLO S.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA , VIALE DI VILLA GRAZIOLI N. 15, presso lo studio dell’avvocato GARGANI BENEDETTO (GRGBDT57T21Z614E) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO DI FIRENZE n.53/2024 depositata il 10/01/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori