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Decreto — n. 30546/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings under Italian Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Decreto — n. 30546/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal's communication. The appellant, GS S.P.A., did not act to preserve the right to a ruling, while the respondent, CASERTA S.A.S., argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed renounced and ordered the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the statutory period constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal procedural extinction statutory period renunciation of appeal litigation costs Italian Civil Procedure time limit compliance istanza di autorizzazione all’esecuzione – Decisione

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
1/2025 emessa dalla Commissione dei Ricorsi depositata il 08/01/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
1/2025 emessa dalla Commissione dei Ricorsi depositata il 08/01/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 5380/2025 R.G. proposto da: GS S.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO DI TORRE ARGENTINA 11, DOM. DIG., presso lo studio dell’avvocato LAZZARETTI ANDREA (LZZNDR69L21E506V) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro CASERTA S.A.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIEMONTE 26, (BARZANÒ ZANARDO), presso lo studio dell’avvocato CELLUPRICA FRANCESCO (CLLFNC79R17H501P) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato DI MATTEO GIUSEPPE (DMTGPP81D07G273W) -controricorrente- nonchè contro MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY -intimato- Avverso la SENTENZA n. 1/2025 emessa dalla Commissione dei Ricorsi depositata il 08/01/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Numero registro generale 5380/2025 Numero sezionale 791/2025 Numero di raccolta generale 30546/2025 Data pubblicazione 20/11/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 12/11/2025 FALABELLA MASSIMO Numero registro generale 5380/2025 Numero sezionale 791/2025 Numero di raccolta generale 30546/2025 Data pubblicazione 20/11/2025