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Decreto — n. 30545/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 30545/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 30545/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 18784/2024 R.G. proposto da: BIANCO DARIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE ACERO 2A, presso lo studio dell’avvocato BAZZANI GINO (BZZGNI56E18H501U) rappresentato e difeso dall'avvocato PAVONE PASQUALINO (PVNPQL64B11A509A) -ricorrente- contro POSTE ITALIANE S.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALESSANDRO TORLONIA N. 33, presso lo studio dell’avvocato ASTORRI STEFANO (STRSFN47M04D542V) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ZOPPINI ANDREA (ZPPNDR65P15H501F) -controricorrente- Avverso la SENTENZA emessa dal TRIBUNALE DI AVELLINOn.1354/2024 depositata il 09/07/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 30545/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 18784/2024 R.G. proposto da: BIANCO DARIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE ACERO 2A, presso lo studio dell’avvocato BAZZANI GINO (BZZGNI56E18H501U) rappresentato e difeso dall'avvocato PAVONE PASQUALINO (PVNPQL64B11A509A) -ricorrente- contro POSTE ITALIANE S.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALESSANDRO TORLONIA N. 33, presso lo studio dell’avvocato ASTORRI STEFANO (STRSFN47M04D542V) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ZOPPINI ANDREA (ZPPNDR65P15H501F) -controricorrente- Avverso la SENTENZA emessa dal TRIBUNALE DI AVELLINOn.1354/2024 depositata il 09/07/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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mancato versamento dell'anticipo spese contumacia di una parte risarcimento per errore giudiziario spese susseguenti colpa concomitante ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 18784/2024 R.G. proposto da: BIANCO DARIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE ACERO 2A, presso lo studio dell’avvocato BAZZANI GINO (BZZGNI56E18H501U) rappresentato e difeso dall'avvocato PAVONE PASQUALINO (PVNPQL64B11A509A) -ricorrente- contro POSTE ITALIANE S.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALESSANDRO TORLONIA N. 33, presso lo studio dell’avvocato ASTORRI STEFANO (STRSFN47M04D542V) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ZOPPINI ANDREA (ZPPNDR65P15H501F) -controricorrente- Avverso la SENTENZA emessa dal TRIBUNALE DI AVELLINOn.1354/2024 depositata il 09/07/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 18784/2024 Numero sezionale 790/2025 Numero di raccolta generale 30545/2025 Data pubblicazione 20/11/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 03/11/2025 FALABELLA MASSIMO Numero registro generale 18784/2024 Numero sezionale 790/2025 Numero di raccolta generale 30545/2025 Data pubblicazione 20/11/2025