Cassation appeal dismissed due to abandonment after 40 days of silence by the appellant bank.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal abandoned and extinguished the proceedings because the appellant bank remained silent for 40 days after the court proposed a settlement. The appellant, Banca Monte dei Paschi di Siena, failed to request a decision on the proposal within the statutory period, while the appellee, Agri-Tech S.r.l., argued for the dismissal of the appeal. Consequently, the court ruled that the silence constituted a renunciation of the appeal under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Silence by the appellant for forty days following a proposal for settlement constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 20179/2024 R.G. proposto da: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., elettivamente domiciliata in CATANIA, VIA FRANCESCO CRISPI N. 247, DOM. DIG., presso lo studio dell’avvocato GITTO ANTONINO (GTTNNN62R21C351F) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIACONIA ALBERTO (GCNLRT62R02B428G) -ricorrente- contro AGRI-TECH S.R.L., elettivamente domiciliata in FASANO (BR), CORSO PERRINI 120/122, DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato SARDELLA GIORGIO (SRDGRG58T15D508K) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA emessa dalla CORTE D'APPELLO DI CATANIAn.1341/2024 depositata il 03/09/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 20179/2024 Numero sezionale 789/2025 Numero di raccolta generale 30544/2025 Data pubblicazione 20/11/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Così deciso in Roma, il 03/11/2025 FALABELLA MASSIMO Numero registro generale 20179/2024 Numero sezionale 789/2025 Numero di raccolta generale 30544/2025 Data pubblicazione 20/11/2025