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Decreto — n. 30541/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days under Art. 380-bis c.p.c.

Numero d'incarto Decreto — n. 30541/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal withdrawn and extinguished the proceedings because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellants, heirs and a liquidated company, challenged a second-instance judgment against a credit cooperative but remained silent after the court proposed a settlement. The court ruled that under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, silence constitutes a renunciation, leading to the dismissal of the appeal and an order for the appellants to pay the opposing party's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within forty days constitutes a renunciation, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal silence as renunciation Art. 380-bis c.p.c. extinction of proceedings legal costs allocation procedural default settlement proposal economia processuale

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
art. 380-bis c.p
DIG., presso lo studio dell’avvocato RANIERI GIUSEPPE (RNRGPP62L24C352A) che larappresenta e difende -controricorrente- Avversola SENTENZA emessa d alla CORTE D'APPELLO DI FIRENZEn.1129/2024depositata il 21/06/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1327/2025 R.G. proposto da : MUGNAI PAOLO, MUGNAI CARLO, anche nella loro qualità di eredi del Sig. Renato Mugnai, nonché dalla società Carlo Mugnai S.r.l. in liquidazione, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G. DONIZETTI n. 7, presso lo studio dell’avvocato PASQUALE FRISINA, (FRSPQL57P13H501V) rappresentati e difesi dagli avvocati SGARBI MARCO ENRICO (SGRMCN71C25B819G) e Luca Ghelfi (C.F.GHLLCU69P17B819T) -ricorrenti- contro BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PONTASSIEVE - SOCIETA' COOPERATIVA, elettivamente domiciliata in FIRENZE , VIALE G.

MAZZINI N. 50, DOM. DIG., presso lo studio dell’avvocato RANIERI GIUSEPPE (RNRGPP62L24C352A) che larappresenta e difende -controricorrente- Avversola SENTENZA emessa d alla CORTE D'APPELLO DI FIRENZEn.1129/2024depositata il 21/06/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.