Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The appellant, representing a debt collection dispute against a company, did not act to preserve the right to a ruling. Consequently, the court applied Article 380-bis and 391 of the Code of Civil Procedure to terminate the case and order the appellant to pay the associated legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within the prescribed forty-day period constitutes a waiver of the right, resulting in the extinction of the proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 2973/2025 R.G. proposto da: ANNA RITA PICCININI, elettivamente domiciliata in PESCARA, VIA MILANO 75, DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato SCHIONA STEFANO (SCHSFN65C29H501N) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro PURPLE SPV S.R.L. UNIPERSONALE, per essa quale mandataria la Cerved Credit Management S.p.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARBERINI N. 47, DOM. DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato TURCO MARIALUCREZIA (TRCMLC63P48C352N) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA emessa da CORTE D'APPELLO ANCONAn.1648/2024 depositata il 21/11/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 2973/2025 Numero sezionale 787/2025 Numero di raccolta generale 30538/2025 Data pubblicazione 20/11/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 12/11/2025 FALABELLA MASSIMO Numero registro generale 2973/2025 Numero sezionale 787/2025 Numero di raccolta generale 30538/2025 Data pubblicazione 20/11/2025