Court dismisses jurisdiction objection ruling as later contract clauses clearly override the original 1982 forum selection clause.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal regarding jurisdiction, rejecting the bank's argument that the Tribunal of Patti lacked authority. The bank contended that subsequent agreements in 2009 and 2012 explicitly designated Palermo and Rome as exclusive forums, overriding the 1982 contract's clause pointing to the local branch. The court ruled that the clear, successive modifications demonstrated an unambiguous intent to change the competent forum, thereby validating the Tribunal of Palermo's jurisdiction over the dispute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 31 cod. proc. civ.; Art. 84 cod. civ.: Successive contractual agreements modifying the original forum selection clause demonstrate a clear intent to exclude the original forum, rendering the initial designation inoperative for subsequent disputes.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19775/2024R.G. proposto da Sicilacasa in liquidazione s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’avv. Salvatore Zaccaria -ricorrente - contro Unicredit s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesadagli avv. Alberto Toffoletto , Christian Romeo, Luciana Cipolla, SimonaDaminelli e Giuseppe Caputi -resistente - avverso la sentenza della sentenza del Tribunale di Patti n. 941 / 20 24 , depositata il 10 settembre 2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23ottobre 2025 dal Consigliere Paolo Catallozzi; lette le conclusioni scritte del pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Anna Maria Soldi, che chiede il rigetto del ricorso; Oggetto:regolamento di competenza RILEVATO CHE: - la Sicilcasa s.r.l. in liquidazione propone ricorso per regolamento di competenza avverso la sentenza del Tribunale di Patti, depositata il 10 settembre 2024, che ha dichiarato il proprio difetto di competenza per territorio, in favore del Tribunale di Palermo, a decidere sulle sue domande di accertamento della nullità dei contratti di conto corrente, per indeterminatezza degli interessi applicati, del conto anticipi, per carenza del requisito formale,e di apertura di credito , per illegittima capitalizzazione periodica degli interessi passivie indebita applicazione di commissione di massimo scoperto e di spese per chiusura trimestrale,conclusi con la Unicredit s.p.a. e di ripetizione delle somme a questa indebitamente versate; - la sentenza impugnata ha accolto l’eccezione di incompetenza sollevata dalla banca in ragione della designazione del Tribunale di Palermo quale foro competente per le controversie relative ai rapporti relativi al conto corrente e al conto anticipi; -il ricorso è affidato a due motivi; -la Unicredit s.p.a. deposita scrittura difensiva ;
CONSIDERATO CHE: -con il primo motivo la ricorrente denuncia l’erroneità della sentenza impugnata per aver omesso di considerare che l’originario conto corrente, sottoscritto dalle parti nel 1982 e sul quale erano state successivamente aperti un conto anticipi e un’ apertur a di credito , prevedeva la designazione del foro competente in quello nella cui giurisdizione si trovava la filiale del la banca presso la quale si era costituito il rapporto e, d unque, nel Tribunale adito, atteso che il rapporto era stato aperto presso lafiliale di Brolo; - sostiene che la clausola di designazione del foro esclusivo del Tribunale di Palermo, valorizzata nella sentenza impugnata, era presente solo nel collegato contratto di apertura di credito, concluso nel 2009, e non già nel contratto di conto corrente e che la presenza di clausoleconcernenti la competenza di diverso tenore rende equivoca la volontà contrattualee, conseguentemente, impedisce di ritenere la scelta come volta ad escludere altri fori; - con il secondo motivo deduce la violazione ed erronea applicazione dell’art. 31 cod. proc. civ., per aver il Tribunale di Patti omesso di valutare il collegamento esistente tra il conto corrente e il contratto di apertura di credito – il primo quale contratto principale e il secondo quale contratto accessorio –e di attribuire alla clausola di designazione del foro competente presente nel contratto di conto corrente, nella sua formulazione originaria, rilevanza dirimente; -il ricorso è infondat o ; - come riferito nella decisione impugnata e risultante dalla documentazione prodotta in giudizio, il contratto di conto corrente dedotto in giudizio è stato originariamente concluso nel 1982 e prevede che per ogni controversia che potesse sorgere tra le parti in dipendenza dei rapporti di conto corrente e di ogni altro rapporto di qualunque natura, il foro competente è quello nella cui giurisdizione trovasi la filiale dellabanca presso la quale si è costituito il rapporto ; - in data 6 maggio 2009 la banca ha accordato alla correntista un affidamento di euro 30.000,00, da regolare nel conto corrente in essere, convenendo che «per ogni controversia che potesse sorgere tra il Correntista e la Banca, in occasione o in dipendenza del presente rapporto, il Foro competente per le azioni promosse dal Cliente è esclusivamente quello della sede legale della Banca e, cioè, Palermo»; - quindi, nel 2012, la banca ha concesso alla correntista altro affidamento, di importo pari a euro 90.000,00 e da regolare in un distinto conto anticipi, pattuendo quale foro competente quellodi Roma e quello di Palermo; -orbene, in sintonia con quanto osservato dal pubblico ministero deve ritenersi che l a successione temporale delle pattuizioni intercorse sul punto della competenza evidenzia, anche in conside razione del lasso temporale che separa le pattuizioni del 2009 e del 2012 da quella del 1982,la volontà delle parti di modificare la originaria designazione del foro convenzionale e, dunque, di individuare nuovi fori competenti in sostituzione del Tribunale di Patti; - diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente una siffatta volontà delle parti non può ritenersi equivoca, avuto riguardo, oltre alla inequivocità del dato letterale delle pattuizioni occorsenel 2 009 e del 2012, all’incontestato collegamento funzionale e operativo tra l’originario conto corrente e i successivi affidamenti concessi; - per le suesposte considerazioni ricorso per regolamento di competenza non può essere accolto; -le spese del regolamento sono rimesse al giudice del merito P.Q.M La Corte respingeil ricorso per regolamento di competenza.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-