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Decreto — n. 30535/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days under Italian Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Decreto — n. 30535/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the court's proposal. The appellant, Mauro Francesco, did not act to preserve the right to a ruling, while the opposing parties argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: An appeal to the Supreme Court is deemed withdrawn and the proceedings extinguished if the appellant fails to request a decision within forty days of the proposal's communication.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal forty-day period procedural extinction Civil Procedure Code litigation costs allocation obbligo di restituzione soddisfacimento del credito condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
S.R.L., -intimata- Avverso la SENTENZA emessa da CORTE D'APPELLO ROMAn.51/2025 depositata il 07/01/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
art. 380-bis c.p
S.R.L., -intimata- Avverso la SENTENZA emessa da CORTE D'APPELLO ROMAn.51/2025 depositata il 07/01/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 7233/2025 R.G. proposto da: MAURO FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CASSIGNANO 3, presso lo studio dell’avvocato MORELLI DANIELE (MRLDNL76L09H501L) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro SPAGNOLI ALESSANDRA, TAVILLA DEBORA, SPAGNOLI MAURA, SPAGNOLI BEATRICE, elettivamente domiciliati in AQUINO, VIA GIOVENALE 31, DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato MARTINI MARILENA (MRTMLN73A65H443P) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato RISI CARLO (RSICRL68M13D667A) -controricorrenti- nonchè contro S.T.Q.

S.R.L., -intimata- Avverso la SENTENZA emessa da CORTE D'APPELLO ROMAn.51/2025 depositata il 07/01/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Numero registro generale 7233/2025 Numero sezionale 786/2025 Numero di raccolta generale 30535/2025 Data pubblicazione 20/11/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 12/11/2025 FALABELLA MASSIMO Numero registro generale 7233/2025 Numero sezionale 786/2025 Numero di raccolta generale 30535/2025 Data pubblicazione 20/11/2025