Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal against the Court of Appeal of Bologna extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The court found that the lapse of time constituted a tacit renunciation of the appeal under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure. Consequently, the judgment was dismissed, and the appellant was ordered to pay the legal costs of the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: The failure of the appellant to request a decision on the cassation appeal within the forty-day period prescribed by law constitutes a tacit renunciation, leading to the extinction of the proceedings and the imposition of costs on the appellant.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 3960/2025 R.G. proposto da: IAVARONE PIETRO, CERRONE ANTONIETTA, elettivamente domiciliati in REGGIO EMILIA, VIALE ISONZO 52, DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato GIOVANELLI ROBERTO (GVNRRT70T01C219E) che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., elettivamente domiciliata in CARRARA, V.LE XX SETTEMBRE N. 177/F2, DOM DIG., presso lo studio dell’avvocato LAZZINI ROBERTO (LZZRRT62L12D629I) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato LEMBI CHIARA (LMBCHR76M56G628Z) -controricorrente- Avverso la SENTENZA emessa da CORTE D'APPELLO DI BOLOGNAn.2205/2024 depositata il 02/12/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 3960/2025 Numero sezionale 785/2025 Numero di raccolta generale 30532/2025 Data pubblicazione 20/11/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 12/11/2025 FALABELLA MASSIMO Numero registro generale 3960/2025 Numero sezionale 785/2025 Numero di raccolta generale 30532/2025 Data pubblicazione 20/11/2025