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Decreto — n. 30528/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 30528/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 30528/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 3121/2025 R.G. proposto da: MAGNOLIA S.R.L., elettivamente domiciliata in BOLOGNA, VIA BROCCAINDOSSO 4/A, DOM. DIG., presso lo studio dell’avvocato VILLANI PIERO (VLLPRI59M08A944T) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro LA MARTINI S.R.L., elettivamente domiciliata in BOLOGNA, VIA DON MARELLA 8, DOM. DIG., presso lo studio dell’avvocato CICCONE GIOVANNI (CCCGNN76L15A944W) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CORONA SANDRO (CRNSDR56D03A944V) -controricorrente- nonchè contro MINISTERO DELLE IMPRESE E MADE IN ITALY -intimato- Avverso la SENTENZA n.46/2024 emessa da Commissione dei Ricorsi contro i provvedimenti dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi a depositata il 25/06/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 30528/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 3121/2025 R.G. proposto da: MAGNOLIA S.R.L., elettivamente domiciliata in BOLOGNA, VIA BROCCAINDOSSO 4/A, DOM. DIG., presso lo studio dell’avvocato VILLANI PIERO (VLLPRI59M08A944T) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro LA MARTINI S.R.L., elettivamente domiciliata in BOLOGNA, VIA DON MARELLA 8, DOM. DIG., presso lo studio dell’avvocato CICCONE GIOVANNI (CCCGNN76L15A944W) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CORONA SANDRO (CRNSDR56D03A944V) -controricorrente- nonchè contro MINISTERO DELLE IMPRESE E MADE IN ITALY -intimato- Avverso la SENTENZA n.46/2024 emessa da Commissione dei Ricorsi contro i provvedimenti dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi a depositata il 25/06/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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correzione di errore materiale spese di esecuzione risarcimento per errore giudiziario spese di ripristino errore di calcolo spese amministrative

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 3121/2025 R.G. proposto da: MAGNOLIA S.R.L., elettivamente domiciliata in BOLOGNA, VIA BROCCAINDOSSO 4/A, DOM. DIG., presso lo studio dell’avvocato VILLANI PIERO (VLLPRI59M08A944T) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro LA MARTINI S.R.L., elettivamente domiciliata in BOLOGNA, VIA DON MARELLA 8, DOM. DIG., presso lo studio dell’avvocato CICCONE GIOVANNI (CCCGNN76L15A944W) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CORONA SANDRO (CRNSDR56D03A944V) -controricorrente- nonchè contro MINISTERO DELLE IMPRESE E MADE IN ITALY -intimato- Avverso la SENTENZA n.46/2024 emessa da Commissione dei Ricorsi contro i provvedimenti dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi a depositata il 25/06/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Numero registro generale 3121/2025 Numero sezionale 783/2025 Numero di raccolta generale 30528/2025 Data pubblicazione 20/11/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 12/11/2025 FALABELLA MASSIMO Numero registro generale 3121/2025 Numero sezionale 783/2025 Numero di raccolta generale 30528/2025 Data pubblicazione 20/11/2025