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Decreto — n. 30462/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days under Art. 380-bis c.p.c.

Numero d'incarto Decreto — n. 30462/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal of judgment definition. The appellant, Rossi Stefano, did not intervene to extend the deadline, while the respondent, the Provincial Administration, argued no further action was needed. The court ruled that the silence constituted a formal waiver of the right to appeal under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391 cod. proc. civ.: Failure to request a decision on the proposal of judgment definition within forty days constitutes a formal waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal judgment definition proposal forty day deadline extinction of proceedings Code of Civil Procedure uso di un documento falso fatture fittizie contraffazione di merci

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
45306/2016 depositata il 19/10/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391 cod. proc. civ.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
art. 380-bis c.p
45306/2016 depositata il 19/10/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 22961/2023 R.G. proposto da: ROSSI STEFANO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA E. GIANTURCO 4, presso lo studio dell’avvocato SETTEVENDEMMIE ANNA (STTNNA68C68H501V) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLA PROVINCIA ITALIANA DELLA CONGREGAZIONE DEI FIGLI DELLIMMACOLATA CONCEZIONE, P.I.C.F.I.C. -intimato- avverso la “ORDINANZA” di TRIBUNALE ROMA al RG n. 45306/2016 depositata il 19/10/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 22961/2023 Numero sezionale 780/2025 Numero di raccolta generale 30462/2025 Data pubblicazione 19/11/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 18/11/2025 MASSIMO FERRO Numero registro generale 22961/2023 Numero sezionale 780/2025 Numero di raccolta generale 30462/2025 Data pubblicazione 19/11/2025