Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to respond to the court's proposal for case termination within the statutory period.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation declared the cassation appeal against the appeal court's judgment extinguished because the appellant failed to respond to the court's proposal for case termination. The appellant, representing Artigiani Doria S.r.l., did not request a decision on the appeal within the mandatory forty-day period following the proposal's communication. Consequently, the court ruled that the appeal must be deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, leading to the formal extinction of the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391 cod. proc. civ.: Failure to respond to the court's proposal for termination of proceedings within the prescribed period results in the appeal being deemed withdrawn and the judgment of cassation being extinguished.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 20113/2024 R.G. proposto da: ARTIGIANI DORIA S.R.L GIÀ ARTIGIANI DORIA SNC DI DORIA DINO C, elettivamente domiciliato in VENEZIA VIA C. BATTISTI 7 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato POLATO PAOLO (PLTPLA68D12L736Z) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n.349/2024 depositata il 19 febbraio 2024.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 20113/2024 Numero sezionale 777/2025 Numero di raccolta generale 30319/2025 Data pubblicazione 17/11/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 30/05/2025 Mauro Di Marzio Numero registro generale 20113/2024 Numero sezionale 777/2025 Numero di raccolta generale 30319/2025 Data pubblicazione 17/11/2025