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Decreto — n. 30316/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction and costs award.

Numero d'incarto Decreto — n. 30316/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the court's proposal. The appellant, Capace Italo, did not respond to the proposal sent by the lower court, while the respondent, Fino I Securitisation Srl, argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under the Civil Procedure Code, extinguishing the proceedings and ordering the appellant to pay the respondent's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal for settlement within 40 days results in the appeal being deemed withdrawn and the case extinguished.

Parole chiave

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cassation appeal extinction failure to request decision 40 day statutory period procedural waiver costs allocation esecuzione forzata legittimazione per agire in via esecutiva spese di esecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 23885/2024 R.G. proposto da: CAPECE ITALO, elettivamente domiciliato in MILANO GALLERIA SAN BABILA 4/A DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato TRIPODI ANTONIO (TRPNTN75B04L063A) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro FINO I SECURITISATION SRL, elettivamente domiciliato in MILANO VIA PAOLO ANDREANI N. 4 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato DONVITO ANTONIO (DNVNTN58A24H199K) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro DO BANK GIA DOBANK SPA, GIÀ UNICREDIT CMB SPA -intimato- Numero registro generale 23885/2024 Numero sezionale 775/2025 Numero di raccolta generale 30316/2025 Data pubblicazione 17/11/2025 avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.2085/2024 depositata il 12/07/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 30/05/2025 Mauro Di Marzio Numero registro generale 23885/2024 Numero sezionale 775/2025 Numero di raccolta generale 30316/2025 Data pubblicazione 17/11/2025