Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the court's proposal. The appellant, represented by A.P. Studio S.R.L., did not act on the proposal communicated by the lower court, while the opposing parties sought the dismissal of the proceedings. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal for settlement within forty days results in the deemed withdrawal of the cassation appeal and the extinction of the proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 21070/2024 R.G. proposto da: AUGIAS MARIO, A.P. STUDIO S.R.L., PAONE VITTORIA ROSA, elettivamente domiciliati in SASSARI VIA MARIO SIRONI 7, presso lo studio dell’avvocato UZZAU ROBERTO (ZZURRT61R27L093X) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro IFIS NPL INVESTING S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE GIULIO CESARE, 2, presso lo studio dell’avvocato GRILLO GIUSEPPE (GRLGPP70D01H224D) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI IN FORMA ABBREVIATA UNICREDIT S.P.A. -intimato- Numero registro generale 21070/2024 Numero sezionale 774/2025 Numero di raccolta generale 30311/2025 Data pubblicazione 17/11/2025 avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SASSARI n.63/2024 depositata il 19/02/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 30/05/2025 Mauro Di Marzio Numero registro generale 21070/2024 Numero sezionale 774/2025 Numero di raccolta generale 30311/2025 Data pubblicazione 17/11/2025