Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the lower court's proposal. The appellant, Giuseppe Focaccio, had not acted to preserve the right to appeal against the Second Instance judgment against Unicredit SPA. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal for settlement within forty days results in the deemed withdrawal of the cassation appeal and the extinction of the proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 22627/2024 R.G. proposto da: FOCACCIO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLA GRANDE MURAGLIA 261, presso lo studio dell’avvocato BENVENUTO SIMONA (BNVSMN69D54H501H) rappresentato e difeso dagli avvocati PETITTO CARLO (PTTCRL71D26C352O), ARGIRO' RAFFAELE (RGRRFL69P24C352Q) -ricorrente- contro UNICREDIT SPA, elettivamente domiciliato in CATANZARO VIA EDMONDO BUCCARELLI N.49 DOM.DIG., presso lo studio dell’avvocato ZIMATORE VALERIO (ZMTVLR60E18C352Y) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANZARO n.830/2024 depositata il 04/07/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Numero registro generale 22627/2024 Numero sezionale 770/2025 Numero di raccolta generale 30295/2025 Data pubblicazione 17/11/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.250,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 30/05/2025 Mauro Di Marzio Numero registro generale 22627/2024 Numero sezionale 770/2025 Numero di raccolta generale 30295/2025 Data pubblicazione 17/11/2025