Cassation appeal dismissed due to non-compliance with the 40-day response deadline under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to the court's proposal for judgment within the mandatory 40-day period. The parties involved were the Nicoletti siblings, who sought to overturn a Perugia Court of Appeal decision, and the defendants, Grogu SPV SRL and Intesa San Paolo SPA. The court ruled that silence after the statutory deadline constitutes a formal renunciation of the right to appeal, thereby terminating the proceedings and awarding costs to the opposing side.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to the court's proposal for judgment within the forty-day period constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.21680/2024 R.G. proposto da : NICOLETTI STEFANO, NICOLETTI OTTAVIO, elettivamente domiciliati in BASTIA UMBRA VIA G. GAMBARA, 2 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato MANNA MASSIMILIANO (MNNMSM63M02F935O) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro GROGU SPV SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE N. 149, presso lo studio dell’avvocato MENGHINI STEFANO (MNGSFN73P29D653K) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro INTESA SAN PAOLO SPA, elettivamente domiciliato in PERUGIA PIAZZA ALFANI N. 4 DOM.
DIG., presso lo studio dell’avvocato COACCIOLI ANTONIO (CCCNTN51S03I660L) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PERUGIA n.502/2024 depositata il 29/07/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessor