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Decreto — n. 30288/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 30288/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 30288/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 23386/2024 R.G. proposto da: CONSERF SRLS, elettivamente domiciliato in FOGGIA VIA LUSTRO N. 29 DOM. DIG., presso lo studio dell’avvocato RUOCCO ANDREA (RCCNDR76P11C514A) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro BARCLAYS BANK PLC, elettivamente domiciliato in MILANO C.SO VITTORIO EMANUELE II 1 DOM. DIG., presso lo studio dell’avvocato MARUFFI FRANCESCO (MRFFNC70R23F205C) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n.1946/2024 depositata il 16/10/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 30288/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 23386/2024 R.G. proposto da: CONSERF SRLS, elettivamente domiciliato in FOGGIA VIA LUSTRO N. 29 DOM. DIG., presso lo studio dell’avvocato RUOCCO ANDREA (RCCNDR76P11C514A) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro BARCLAYS BANK PLC, elettivamente domiciliato in MILANO C.SO VITTORIO EMANUELE II 1 DOM. DIG., presso lo studio dell’avvocato MARUFFI FRANCESCO (MRFFNC70R23F205C) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n.1946/2024 depositata il 16/10/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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condono delle spese procedurali versamento dell'anticipo delle spese ritiro a seguito di transazione condanna al pagamento pecuniario tardivo pagamento delle spese compensazione nel fallimento

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
DIG., presso lo studio dell’avvocato MARUFFI FRANCESCO (MRFFNC70R23F205C) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n.1946/2024 depositata il 16/10/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 23386/2024 R.G. proposto da: CONSERF SRLS, elettivamente domiciliato in FOGGIA VIA LUSTRO N. 29 DOM. DIG., presso lo studio dell’avvocato RUOCCO ANDREA (RCCNDR76P11C514A) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro BARCLAYS BANK PLC, elettivamente domiciliato in MILANO C.SO VITTORIO EMANUELE II 1 DOM. DIG., presso lo studio dell’avvocato MARUFFI FRANCESCO (MRFFNC70R23F205C) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n.1946/2024 depositata il 16/10/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Numero registro generale 23386/2024 Numero sezionale 767/2025 Numero di raccolta generale 30288/2025 Data pubblicazione 17/11/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.220,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 21/05/2025 Mauro Di Marzio Numero registro generale 23386/2024 Numero sezionale 767/2025 Numero di raccolta generale 30288/2025 Data pubblicazione 17/11/2025