Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the lower court's proposal. The appellant, Agelli SNC, did not act to preserve the right to appeal the judgment of the Court of Appeal of Lecce. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within forty days results in the appeal being deemed withdrawn and the proceedings extinguished.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 26078/2024 R.G. proposto da: AGELLI SNC DI AGELLI ANTONIO ED ELIO, elettivamente domiciliato in UGENTO VIA ELLENICA 17, presso lo studio dell’avvocato SCARCIA CARLO (SCRCRL69C12L484L) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA GIULIANA, 82, presso lo studio dell’avvocato CIGNA MARTA (CGNMRT88A45I119P) rappresentato e difeso dall'avvocato DELL'ANNA MISURALE GIUSEPPE (DLLGPP63C30E506B) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO LECCE n.757/2024 depositata il 26/09/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Numero registro generale 26078/2024 Numero sezionale 762/2025 Numero di raccolta generale 30277/2025 Data pubblicazione 17/11/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 16/06/2025 Mauro Di Marzio Numero registro generale 26078/2024 Numero sezionale 762/2025 Numero di raccolta generale 30277/2025 Data pubblicazione 17/11/2025