Cassation appeal dismissed due to non-response within 40 days, extinguishing the proceedings under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to the court's proposal for judgment within the statutory 40-day period. The appellant, representing a client against Barclays Bank, had not requested a decision on the appeal despite the proposal being communicated. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights, leading to the termination of the proceedings and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to respond to the court's proposal for judgment within forty days constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 26090/2024 R.G. proposto da: VENTRE LUIGI, elettivamente domiciliato in NAPOLI VIA LUCA GIORDANO 23 DOM. DIG., presso lo studio dell’avvocato GARGIULO EUGENIO (GRGGNE71S04F839I) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ESPOSITO GIANPIERO (SPSGPR69M30F839D) -ricorrente- contro BARCLAYS BANK PLC, elettivamente domiciliato in MILANO VIA FATEBENEFRATELLI N. 14 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato CACCIALANZA MANUELA (CCCMNL80B59E648M) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato VILLANI ALESSANDRO (VLLLSN74E16D862K) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n.2705/2024 depositata il 18/06/2024 Numero registro generale 26090/2024 Numero sezionale 761/2025 Numero di raccolta generale 30276/2025 Data pubblicazione 17/11/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 750,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 16/06/2025 Mauro Di Marzio Numero registro generale 26090/2024 Numero sezionale 761/2025 Numero di raccolta generale 30276/2025 Data pubblicazione 17/11/2025