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Decreto — n. 30268/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days under Art. 380-bis c.p.c.

Numero d'incarto Decreto — n. 30268/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the proposal of judgment definition. The appellant, Meta Elvis, did not respond to the proposal communicated by the Ministry of the Interior, while the respondent argued the silence constituted a waiver. The court ruled that under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, such inaction legally amounts to a renunciation of the appeal, thereby terminating the proceedings without further substantive review.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391 cod. proc. civ.: Failure to request a decision on the proposal of judgment definition within forty days constitutes a legal renunciation of the cassation appeal, resulting in the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal extinction failure to request decision forty day period legal renunciation Code of Civil Procedure materiali da costruzione contratto di fornitura di un'opera mancato anticipo delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
3649/2025 depositata il 02/06/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391 cod. proc. civ.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
art. 380-bis c.p
3649/2025 depositata il 02/06/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILELA CONSIGLIERA DELEGATA ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 14764/2025 R.G. proposto da: META ELVIS, rappresentato e difeso dall’avvocato CARDINALI FABRIZIO (CRDFRZ61B14F952Z) unitamente all'avvocato VIVALDI MAIMONE SIMONA (VVLSMN81E60I199C) -ricorrente- MINISTERO DELL'INTERNO, IN PERSONA DEL MINISTRO P.T. - PREFETTURA UTG MILANO, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) -resistente- avverso la SENTENZA del GIUDICE DI PACE MILANO n. 3649/2025 depositata il 02/06/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 16/09/2025;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 14764/2025 Numero sezionale 755/2025 Numero di raccolta generale 30268/2025 Data pubblicazione 17/11/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Nulla sulle spese. Così deciso in Roma, il 10/11/2025 GIULIA IOFRIDA Numero registro generale 14764/2025 Numero sezionale 755/2025 Numero di raccolta generale 30268/2025 Data pubblicazione 17/11/2025