Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 30266/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing procedural extinction under Art. 380-bis c.p.c.

Numero d'incarto Decreto — n. 30266/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period. The appellant, Alex John Uyi, did not act on the court's proposal to define the case, while the Ministry of Interior remained unresponsive. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to treat the silence as a waiver, extinguishing the proceedings without substantive review.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391 cod. proc. civ.: Failure to request a decision on the proposal for case definition within forty days constitutes a waiver, leading to the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
procedural extinction failure to act cassation appeal statutory deadline waiver by silence revoca della qualità di rifugiato esame della domanda d'asilo allontanamento in diritto degli stranieri

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.
Art. 391 cod. proc. civ.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
6415/2025 depositata il 31/03/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILELA CONSIGLIERA DELEGATA ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 12989/2025 R.G. proposto da: ALEX JOHN UYI, rappresentato e difeso dall’avvocato LANZILAO MARCO (LNZMRC69P30H501J) -ricorrente- contro MINISTERO INTERNO - QUESTURA DI FROSINONE -intimato- avverso la SENTENZA pronunciata dal TRIBUNALE di ROMA n. 6415/2025 depositata il 31/03/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 12989/2025 Numero sezionale 753/2025 Numero di raccolta generale 30266/2025 Data pubblicazione 17/11/2025 Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 11/11/2025 GIULIA IOFRIDA Numero registro generale 12989/2025 Numero sezionale 753/2025 Numero di raccolta generale 30266/2025 Data pubblicazione 17/11/2025