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Decreto — n. 30261/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 30261/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 30261/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 24792/2024 R.G. proposto da: BENINCASA STEFANO, elettivamente domiciliato in LATINA PIAZZA DELLA LIBERTÀ N. 21 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato FEVOLA GIUSEPPE (FVLGPP66C21F205J) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro YODA SPV SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PO 12, presso lo studio dell’avvocato LA SCALA GIUSEPPE FILIPPO MARIA (LSCGPP60D18L219B) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro INTESA SANPAOLO SPA -intimato- Numero registro generale 24792/2024 Numero sezionale 749/2025 Numero di raccolta generale 30261/2025 Data pubblicazione 17/11/2025 avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TORINO n.364/2024 depositata il 16/04/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 30261/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 24792/2024 R.G. proposto da: BENINCASA STEFANO, elettivamente domiciliato in LATINA PIAZZA DELLA LIBERTÀ N. 21 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato FEVOLA GIUSEPPE (FVLGPP66C21F205J) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro YODA SPV SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PO 12, presso lo studio dell’avvocato LA SCALA GIUSEPPE FILIPPO MARIA (LSCGPP60D18L219B) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro INTESA SANPAOLO SPA -intimato- Numero registro generale 24792/2024 Numero sezionale 749/2025 Numero di raccolta generale 30261/2025 Data pubblicazione 17/11/2025 avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TORINO n.364/2024 depositata il 16/04/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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rinuncia al dibattimento orale spese di difesa anticipo spese tardivo condono delle spese procedurali condanna al pagamento pecuniario conseguenze del ritiro

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 24792/2024 R.G. proposto da: BENINCASA STEFANO, elettivamente domiciliato in LATINA PIAZZA DELLA LIBERTÀ N. 21 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato FEVOLA GIUSEPPE (FVLGPP66C21F205J) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro YODA SPV SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PO 12, presso lo studio dell’avvocato LA SCALA GIUSEPPE FILIPPO MARIA (LSCGPP60D18L219B) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro INTESA SANPAOLO SPA -intimato- Numero registro generale 24792/2024 Numero sezionale 749/2025 Numero di raccolta generale 30261/2025 Data pubblicazione 17/11/2025 avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TORINO n.364/2024 depositata il 16/04/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 16/06/2025 Mauro Di Marzio Numero registro generale 24792/2024 Numero sezionale 749/2025 Numero di raccolta generale 30261/2025 Data pubblicazione 17/11/2025