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Decreto — n. 30258/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 30258/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 30258/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 24590/2024 R.G. proposto da: BIPELL SURL, elettivamente domiciliato in MACERATA DOM DIG VIA DEI VELINI N 245, presso lo studio dell’avvocato PERFETTI UBALDO (PRFBLD49T12E783L) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CASTIGNANI ADELE (CSTDLA64A67B474J), SALVETTI FERNANDO (SLVFNN64C04B474A) -ricorrente- contro INTESA SANPAOLO SPA, elettivamente domiciliato in CORRIDONIA VIA DELL'INDUSTRIA N. 70 A, presso lo studio dell’avvocato MEDICI ANGELO (MDCNGL60B22A271V) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ANCONA n.598/2024 depositata il 15/04/2024 Numero registro generale 24590/2024 Numero sezionale 748/2025 Numero di raccolta generale 30258/2025 Data pubblicazione 17/11/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 30258/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 24590/2024 R.G. proposto da: BIPELL SURL, elettivamente domiciliato in MACERATA DOM DIG VIA DEI VELINI N 245, presso lo studio dell’avvocato PERFETTI UBALDO (PRFBLD49T12E783L) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CASTIGNANI ADELE (CSTDLA64A67B474J), SALVETTI FERNANDO (SLVFNN64C04B474A) -ricorrente- contro INTESA SANPAOLO SPA, elettivamente domiciliato in CORRIDONIA VIA DELL'INDUSTRIA N. 70 A, presso lo studio dell’avvocato MEDICI ANGELO (MDCNGL60B22A271V) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ANCONA n.598/2024 depositata il 15/04/2024 Numero registro generale 24590/2024 Numero sezionale 748/2025 Numero di raccolta generale 30258/2025 Data pubblicazione 17/11/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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tardivo pagamento delle spese condanna al pagamento pecuniario versamento dell'anticipo delle spese controprestazione dilazione di pagamento fatture impagate

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 24590/2024 R.G. proposto da: BIPELL SURL, elettivamente domiciliato in MACERATA DOM DIG VIA DEI VELINI N 245, presso lo studio dell’avvocato PERFETTI UBALDO (PRFBLD49T12E783L) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CASTIGNANI ADELE (CSTDLA64A67B474J), SALVETTI FERNANDO (SLVFNN64C04B474A) -ricorrente- contro INTESA SANPAOLO SPA, elettivamente domiciliato in CORRIDONIA VIA DELL'INDUSTRIA N. 70 A, presso lo studio dell’avvocato MEDICI ANGELO (MDCNGL60B22A271V) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ANCONA n.598/2024 depositata il 15/04/2024 Numero registro generale 24590/2024 Numero sezionale 748/2025 Numero di raccolta generale 30258/2025 Data pubblicazione 17/11/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 16/06/2025 Mauro Di Marzio Numero registro generale 24590/2024 Numero sezionale 748/2025 Numero di raccolta generale 30258/2025 Data pubblicazione 17/11/2025