Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 30247/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days under Art. 380-bis c.p.c.

Numero d'incarto Decreto — n. 30247/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The appellant, Villa Matteo, did not act to preserve the right to a ruling, while the opposing party, Dora Spv Srl, had filed an incidental counter-claim. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a renunciation of the claim under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within forty days of the proposal constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal extinction failure to request decision forty day period renunciation of appeal procedural default costs allocation art 380-bis cpc spese di sostentamento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 27024/2024 R.G. proposto da: VILLA MATTEO, elettivamente domiciliato in MONOPOLI PIAZZA S.ANTONIO 24, presso lo studio dell’avvocato GRATTAGLIANO FILIPPO (GRTFPP60P18F376L) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro FININT REVALUE S.P.A., DEUTSCHE BANK MUTUI S.P.A., VILLA GIOVANNI, VILLA MATTEO -intimati- sul controricorso incidentale proposto da DORA SPV SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 157, presso lo studio dell’avvocato DE CRESCENZO ENRICO (DCRNRC61E03H501O) che li rappresenta e difende -ricorrente incidentale- DEUTSCHE BANK MUTUI S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA Numero registro generale 27024/2024 Numero sezionale 745/2025 Numero di raccolta generale 30247/2025 Data pubblicazione 17/11/2025 VIA DEGLI SCIPIONI 157, presso lo studio dell’avvocato DE CRESCENZO ENRICO (DCRNRC61E03H501O) che li rappresenta e difende -ricorrente incidentale- contro VILLA MATTEO -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.2573/2024 depositata il 01/10/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Numero registro generale 27024/2024 Numero sezionale 745/2025 Numero di raccolta generale 30247/2025 Data pubblicazione 17/11/2025 Così deciso in Roma, il 05/08/2025 Mauro Di Marzio Numero registro generale 27024/2024 Numero sezionale 745/2025 Numero di raccolta generale 30247/2025 Data pubblicazione 17/11/2025