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Decreto — n. 30245/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.

Numero d'incarto Decreto — n. 30245/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Anzaldi Tiziana, challenged a lower court judgment against Banca Monte dei Paschi di Siena and AMCO Asset Management Company. The court ruled that the silence constituted a formal waiver of the right to proceed, leading to the dismissal of the appeal and an order for the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed term constitutes a waiver, resulting in the extinction of the cassation proceedings and the award of costs to the opposing parties.

Parole chiave

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cassation appeal extinction failure to request decision statutory time limit waiver of right litigation costs allocation condanna al pagamento pecuniario legittimazione per agire in via esecutiva condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 12093/2024 R.G. proposto da: ANZALDI TIZIANA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA AUGUSTO BEVIGNANI 9 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato DE SIMONE GIUSEPPE (DSMGPP69M16H501P) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA TIMAVO N. 3, presso lo studio dell’avvocato PIRROTTINA DAVIDE (PRRDVD65S27H501L) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro AMCO - ASSET MANAGEMENT COMPANY S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA TIMAVO N. 3,, presso lo studio Numero registro generale 12093/2024 Numero sezionale 743/2025 Numero di raccolta generale 30245/2025 Data pubblicazione 17/11/2025 dell’avvocato PIRROTTINA DAVIDE (PRRDVD65S27H501L) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.2355/2024 depositata il 03/04/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore delle parti controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 ciascuna per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 05/08/2025 Mauro Di Marzio Numero registro generale 12093/2024 Numero sezionale 743/2025 Numero di raccolta generale 30245/2025 Data pubblicazione 17/11/2025 Numero registro generale 12093/2024 Numero sezionale 743/2025 Numero di raccolta generale 30245/2025 Data pubblicazione 17/11/2025