Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a ruling within the statutory 40-day period following the proposal for case settlement. The appellant, Laus Filippo, did not intervene to contest the dismissal, while the respondent, BPER Banca, sought the withdrawal of the appeal. The court ruled that the silence constituted a formal renunciation of the appeal under the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal for settlement within forty days constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the respondent.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 1189/2025 R.G. proposto da: LAUS FILIPPO, elettivamente domiciliato in BATTIPAGLIA VIA ROSA IEMMA N.2 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato CARRANO RAFFAELE (CRRRFL59S11H703H) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro BPER BANCA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA NOMENTANA, 78, presso lo studio dell’avvocato SPAGNUOLO DOMENICO (SPGDNC70R26F839B) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SALERNO n.931/2024 depositata il 29/10/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Numero registro generale 1189/2025 Numero sezionale 741/2025 Numero di raccolta generale 30240/2025 Data pubblicazione 17/11/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 05/08/2025 Mauro Di Marzio Numero registro generale 1189/2025 Numero sezionale 741/2025 Numero di raccolta generale 30240/2025 Data pubblicazione 17/11/2025