Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 30204/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on jurisdiction, ruling abuse of economic dependence falls outside specialized business court scope.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 30204/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal regarding territorial jurisdiction, upholding the Brescia court's authority over the case. Plaintiffs argued that abuse of economic dependence claims should be heard in Milan's specialized business court under recent legislative changes. The court ruled that such claims remain within the Brescia court's exclusive competence despite the new law's expansion of specialized court mandates.

Regesto Legislator

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Art. 4, comma 1-bis d.lgs. 168/2003; Art. 9, comma 3 l. 192/1998: Abuse of economic dependence claims do not fall within the expanded list of matters for specialized business courts under the 2022 amendment, retaining jurisdiction with the original designated court.

Parole chiave

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abuse of economic dependence specialized business court territorial jurisdiction legislative amendment 2022 competence allocation lesione della concorrenza tecnologia di rottura ostacoli tecnici

Disposizioni normative citate

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Art. 4, comma 1-bis, d.lgs. 168/2003
1.1.Non è in discussione la competenza del Tribunale delle Imprese, ma si controverte sullo spostamento della competenza territoriale tra i diversi Tribunali specializzati e, in particolare, se, per effetto dell’art. 4, comma 1bis D.Lgs.
Art. 3, d.lgs. 168/2003
192 (come modificato dall’art. 33 della Legge 118/2022), il quale assegna alle Sezioni Specializzate anche la cognizione delle controversie in materia di abuso di dipendenza economica come quella per cui è causa e dello spostamento della competenza territoriale di cui all’art.4, comma 1 bis, d.lgs.
Art. 9, comma 3, l. 192/1998
168/2003, ha, in motivazione, rilevato che l’attrice Morgan Tecnica aveva dedotto, a fondamento di alcune delle sue pretese, l’abuso di dipendenza economica da parte di una delle due convenute, ai sensi dell’art. 9, comma 3 L.
Legge n. 118 del 5/8/2022
art. 2043 Cod. Civ
(a sua volta espressione dell'art. 2043 Cod. Civ.), soprattutto per boicottaggio, nonché di abuso di dipendenza economica ai sensi dell'art.
art. 156 c.p
art. 3 d.lgs. n. 168/2003
L’art. 3 d.lgs. n. 168/2003, per esigenze di coerenza sistematica, è stato modificato, in occasione dell'intervento con cui sono state istituite le sezioni specializzate in materia di imprese o Tribunali delle imprese (d.l.

Giurisprudenza citata

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Ordinanza del Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di Imprese del 3 settembre 2025
44 del 29/10/2025, ordinanza del Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di Imprese del 3 settembre 2025, con la quale si è investita la Corte Costituzionale della questione, ritenuta rilevante e non manifestamente infondata, di legittimità costituzionale dell'art.
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Testo completo

025 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.22749/2024 R.G. proposto da : LECTRA S.A., GEMINI CAD SYSTEMS S.A.S, rappresentate e difese dell’avvocato COEN ROBERTO (CNORRT56D21H501R) unitamente agli avvocati TORNATO ALBERTO (TRNLRT61C04D969O), PRADO IURI MARIA (PRDRMR64P08F205N), -ricorrente- contro MORGAN TECNICA S.P.A., rappresentata e difesa dall’avvocato LOMBARDI PAOLO (LMBPLA65H15B157F) , -controricorrente- avverso ordinanza del TRIBUNALE BRESCIA nel proc.to n. 8966/2023depositata il 23/09/2024 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/10/2025 dal Consigliere GIULIA IOFRIDA. FATTI DI CAUSA Con atto di citazione la Morgan Tecnica spa, con sede in provincia di Brescia, ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Brescia, le società Lectra spa, con sede in Francia, e Gemini CAD Systems S.A., con sede in Romania, per sentire condannare le due convenute, in via solidale o alternativa tra loro e ciascuna a titolo contrattuale o extracontrattuale per quanto di competenza, al risarcimento del danno:

a) la Gemini Cad System, per avere violato il contratto di distribuzione (in essere fino alla fine del 2018), col quale si era impegnata a fornire in via esclusiva a Morgan Tecnica un prodotto software, creato appositamente per la committente (e appositamente denominato “MD CAD”) e da impiantare sulle macchine da taglio tessuti che essa produceva e vendeva;

b) la Lectra S.A, per avere, quale maggiore competitore mondiale nel mercato della produzione e vendita di macchine da taglio, che aveva successivamente acquisito la maggioranza delle quote di Gemini Cad S.A., obbligato quest’ultima a interrompere la fornitura a Morgan Tecnica di detto software. Si assumeva, in citazione, che entrambe le convenute avessero posto in essere atti di boicottaggio secondario ex art. 2598 n. 3 c.c. (Lectra, per avere indotto Gemini a violare il contratto con Morgan e a interrompere ogni collaborazione con la stessa, in concorso con Gemini, essendo responsabili quindi entrambe a titolo extracontrattuale pur dovendo Gemini rispondere poi anche a titolo contrattuale) e, inoltre, abusato della dipendenza economica di Morgan Tecnica, dal momento che essa disponeva solo di quel determinato software prodotto da Gemini, da qui la perdita di clientela e la necessità di dover ridurre la produzione.

Le convenute Lectra e Gemini ed eccepivano l’incompetenza territoriale del Tribunale di Brescia, Sezione specializzata in materia di Impresa, in favore del Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di Impresa, ai sensi dell’art.4, comma 1-bis, d.lgs. 168/2003. Le stesse deducevano che la controversia rientrava nell’art.3 d.lgs. 168/2003, anzitutto nella lett.a) (competenza per rinvio all’art.134 c.p.i.) e b) (competenza in materia di diritto d’autore e diritti connessi d’autore), avendo l’attrice contestato condotte poste in essere da Gemini, da sola o in concorso con l’altra convenuta Lectra, nell’esercizio dei diritti di proprietà intellettuale concernenti il software personalizzato MD Cad , di cui l’attrice affermava, in sostanza, di essere coautrice, nonché avanzato domande di concorrenza sleale, ex art.2598 n. 3 c.c., anche per boicottaggio secondario, e di responsabilità extracontrattuale, anch’esse collegate all’esercizio da parte di Gemini di diritti di proprietà intellettuale relativi al suddetto software, condotte illecite addebitate anche a Lectra (competenza ai sensi del terzo comma di cui all’art.3 d.lgs. 168/2003).

Si deduceva poi che gli addebiti mossi a Lectra involgevano la normativa antitrust, sempre rientranti nell’esclusiva competenza funzionale delle Sezioni specializzate ora Tribunali delle Imprese di cui all’art.3 citato (lett.d). Con ordinanza del 23 settembre 2024, comunicata in data 24 settembre 2024, il Tribunale di Brescia, Sezione Specializzata in materia di Impresa, riteneva la propria competenza sulla domanda svolta da Morgan Tecnica spa, disattendendo così l'eccezione di incompetenza svolta in comparsa di risposta dalle convenute Gemini e Lectra, le quali ritenevano che la controversia dovesse essere decisa dal Tribunale di Milano, Sezione Imprese, quali imprese straniere aventi sede all'estero, dal momento che la domanda di risarcimento del danno svolta da Morgan Tecnica sarebbe «interferente con i diritti di proprietà intellettuale» di Gemini Cad, in quanto ricollegantesi a condotte di quest’ultima, poste in essere da sola o in concorso con l’altra convenuta Lectra, nell’esercizio (inter alia, delle facoltà di disposizione) dei propri diritti di proprietà intellettuale (concernenti il software MD CAD/x9).

Il Tribunale di Brescia, dopo avere fissato udienza di discussione sulla sola questione relativa alla competenza, ai sensi dell’art.4 d.lgs. n. 168/2003, ha, in motivazione, rilevato che l’attrice Morgan Tecnica aveva dedotto, a fondamento di alcune delle sue pretese, l’abuso di dipendenza economica da parte di una delle due convenute, ai sensi dell’art. 9, comma 3 L. 18 giugno 1998, n. 192, che prevede che le azioni esperibili a fronte di patti attraverso i quali si realizzi l’abuso di dipendenza economica debbano essere proposte davanti alle sezioni specializzate in materia d’impresa, ma ha ritenuto che la deroga territoriale, che devolve alla sezione specializzata del Tribunale di Milano la cognizione delle cause di competenza della sezione specializzata in materia d’impresa del Tribunale di Brescia nel caso in cui sia parte del giudizio una società straniera, «riguardi soltanto le materie espressamente indicate dall’art. 3 del d.lgs. 168/2003, e non ogni materia rientrante nella competenza della sezione specializzata indicata, difettando un’apposita norma in tal senso».

Il giudice ha quindi assegnato termini per istanze istruttorie ex art.171c.p.c., fissando l’udienza per l’esame delle istanze istruttorie. Avverso la suddetta pronuncia, Lectra spa e Gemini CAD Systems S.A propongono ricorso per regolamento di competenza, notificato il 24/10/2024, affidato a due motivi, nei confronti di Morgan Tecnica (che resiste con memoria). Il P.G. ha depositato memoria, concludendo nel senso della competenza del Tribunale di Brescia, Sezione specializzata in materia di Impresa, in quanto, nel giudizio, la titolarità e l’uso del software da parte della convenuta Gemini non appare in discussione, non essendo allegata la violazione e/o la titolarità del software elaborato da Gemini per Morgan ed essendo, anzi, la titolarità del software in capo alla convenuta circostanza del tutto pacifica.

Le ricorrenti e la resistente hanno depositato memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Le ricorrenti lamentano:

a) con il primo motivo, la violazione degli artt.4 comma 1-bis d.lgs. 168/2003, come modificato dall’art.10 del d.l. n. 145/2013, 3 d.lgs. 168/2003, 134 c.p.i. e 38 c.p.c., avendo il Tribunale statuito sulla competenza unicamente prendendo in considerazione la domanda tesa ad ottenere la condanna di Gemini per l'abuso di dipendenza economica e non anche da quello dell'interferenza col diritto di proprietà intellettuale, come invece dalle convenute espressamente eccepito;

b) con il secondo motivo, la violazione dell’art.4, comma 1 bis, d.lgs. 168/2003, in relazione agli artt.9, comma 3, d.lgs. 168/2003 (abuso dipendenza economica), 38 c,p.c. nonché dei comuni principi in materia di uguaglianza, invocandosi l'illegittimità dell'ordinanza del Tribunale per il fatto che attuerebbe una disparità di trattamento tra imprese con sede all'estero. 1.1.Non è in discussione la competenza del Tribunale delle Imprese, ma si controverte sullo spostamento della competenza territoriale tra i diversi Tribunali specializzati e, in particolare, se, per effetto dell’art. 4, comma 1bis D.Lgs. n. 168/03, la cognizione debba essere affidata al Tribunale delle Imprese di Milano e non al Tribunale delle Imprese di Brescia, dinnanzi al quale il giudizio era già stato radicato dalla Morgan Tecnica.

Le ricorrenti lamentano come il Tribunale abbia statuito sulla competenza unicamente dal versante dell'abuso di dipendenza economica e non anche da quello dell'interferenza col diritto di proprietà intellettuale, come invece da loro espressamente sollevato, materia rientrante nell’art.3 d.lgs. 168/2003, richiamato dall’art.4 comma 1 bis d.lgs. 168/2003. Assumono le ricorrenti che la competenza della sezione specializzata si determina non solo quando si discorra della validità o della titolarità del diritto di p.i., ma anche quando le fattispecie di concorrenza sleale siano dedotte come semplicemente «connesse o comunque correlate» all’esercizio di un diritto di proprietà intellettuale.

La competenza della Sezione specializzata in materia di Impresa di Milano sarebbe confermata, oltre sotto il profilo della interferenza con i diritti di proprietà intellettuale, anche per ragioni di connessione delle domande di Morgan di concorrenza sleale con fatti (quanto meno astrattamente) rilevanti sotto il profilo del diritto antitrust, laddove la ricorrente ha evidenziato la condizione di particolare rilevanza e presunta dominanza rivestita dalla concorrente Lectra, invocandosi anche che le intese asseritamente raggiunte tra Lectra – soggetto reputato ricoprire posizione dominante nel mercato – e Gemini avrebbero inciso nel mercato europeo alterandone il gioco concorrenziale ai danni di Morgan. 1.2.

Le ricorrenti poi, con il secondo motivo, contestano la decisione impugnata anche in punto di competenza della Sezione Specializzata in materia di Impresa del Tribunale di Milano, in luogo di Brescia, in virtù dell’art. 9 comma 3 della Legge 18 giugno 1998, n. 192 (come modificato dall’art. 33 della Legge 118/2022), il quale assegna alle Sezioni Specializzate anche la cognizione delle controversie in materia di abuso di dipendenza economica come quella per cui è causa e dello spostamento della competenza territoriale di cui all’art.4, comma 1 bis, d.lgs. 168/2003.

Il Tribunale di Brescia, Sezione Specializzata Imprese, si è infatti arrestato dinnanzi al mero dato letterale delle previsioni di cui all’art. 4, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 168/2003 (come modificato dall’art. 10 del D.L. n. 145/2013, conv. in legge n. 9/2014), il quale formalmente non rimanda a controversie in materia di abuso di dipendenza economica. Ma la Legge n. 118 del 2022, Legge Annuale sulla Concorrenza 2021, pur non intervenendo direttamente, in ragione dei limiti di delega, sul d.lgs.n. 168/2003, ha fatto espresso richiamo, nel comma 3 dell’art 9 modificato, all’art.1 della suddetta legge e quindi «ha integrato, per addizione, il novero delle cause per le quali è prevista la competenza delle Sezioni Specializzate in materia di Impresa inserendovi anche le cause in materia di abuso di dipendenza economica» ; non può pertanto residuare dubbio circa il fatto che la previsione di cui all’art. 4, comma 1-bis D.Lgs. n. 168/2003, all’occorrenza in una lettura sistematica e costituzionalmente orientata (come ad es. in Cassazione civile sez.

III, 15/10/2015, n. 20886), debba intendersi riferita anche alle cause in materia di abuso di dipendenza economica. Vi sarebbe stato, invero, un mero difetto di coordinamento formale tra i testi legislativi.

2. La resistente Morgan Tecnica, al fine di confermare la correttezza della decisione del Tribunale adito di Brescia, in punto di propria competenza, pur ammettendo che la motivazione del Tribunale di Brescia vada integrata, rileva, in punto di sussistenza o meno dell’interferenza tra le domande ed i diritti di proprietà intellettuale, che «la domanda di parte attrice attiene ad una fattispecie di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 Cod. Civ. (a sua volta espressione dell'art. 2043 Cod. Civ.), soprattutto per boicottaggio, nonché di abuso di dipendenza economica ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 192/1998 …, con implicazioni di inadempimento del contratto di distribuzione tra Morgan e Gemini» e precisa di avere, in relazione all’illecito per boicottaggio secondario, «lamentato come Gemini fosse obbligata a vendere a Morgan non la proprietà del suo software, ma i “pacchetti” (bene materiale) da installare nei pc dei clienti di Morgan prodotti in base al software di proprietà di Gemini (bene immateriale) e ciò in base al contratto tra le parti e comunque nel rispetto della buona fede, avesse cioè un obbligo di fornitura nei confronti del suo distributore licenziatario».

Le domande di Morgan Tecnica hanno quale presupposto, diretto ed indiretto, non una sua privativa intellettuale/industriale sul software di Gemini («appositamente costruito per Morgan Tecnica anche col suo supporto progettuale, che Gemini aveva l'obbligo contrattuale di vendere a Morgan Tecnica»), che debba essere accertata in causa, ma un'obbligazione contrattuale, derivante dal contratto di licenza di distribuzione tra Morgan e Gemini. Quanto al secondo motivo, in punto di domanda di accertamento dell’abuso di dipendenza economica, si rileva che, come correttamente ritenuto dal Tribunale di Brescia, la competenza del Tribunale di Milano per le controversie con le imprese aventi sede all'estero ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis del D.L.vo n. 168/2003 (per come modificato dall'art. 10 del D.L.n. 145/2013) riguarda solo le materie elencate nel precedente art. 3 e tra queste non vi è quella relativa all'abuso di dipendenza economica (devoluta alla competenza della sezione imprese ai sensi dell'art. 9 c. 3 D.L.so n. 192/98) né, del resto, quella relativa alla concorrenza sleale c.d. pura ex art. 2598 n. 3 Cod.

Civ. In memoria, ex art.380 bis-1 c.p.c., la resistente eccepisce poi che le due ricorrenti Lectra e Gemini sono in conflitto di interessi, in relazione alla domanda svolta nei loro confronti di accertamento della concorrenza sleale per boicottaggio secondario posto in essere ai danni di Morgan, sostenendo quest’ultima che Lectra, leader mondiale nella fabbricazione di macchine da taglio, che rappresenta il maggior competitore a livello mondiale proprio di Morgan Tecnica, avrebbe imposto a Gemini di interrompere le forniture, da oltre dieci anni in essere, del sistema softwareper far funzionare le macchine da taglio da lei prodotte e di danneggiarla.

Di conseguenza, si sostiene, il ricorso dalle stesse proposto (per regolamento di competenza), con difesa congiunta, è inammissibile. 2.1. In via preliminare, l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla controricorrente appare prima facieinfondata. Vero che si è affermato come «nel caso in cui tra due o più parti sussista conflitto di interessi - attuale o anche solo potenziale (quando esse, pur avanzando istanze non incompatibili tra loro, rivestono in giudizio posizioni virtualmente in contrapposizione) - è inammissibile l'impugnazione dalle stesse proposta a mezzo di uno stesso procuratore, in quanto il difensore non può svolgere contemporaneamente la sua attività difensiva in favore di soggetti portatori di istanze confliggenti, pena la violazione dei valori costituzionali del diritto di difesa e del principio del contraddittorio; l'inammissibilità non è suscettibile di sanatoria ex art. 156 c.p.c, sia perché lo scopo raggiunto (la difesa congiunta di interessi diversi e confliggenti) è proprio quello vietato, sia perché la regola invocata vale per le nullità e non per situazioni che costituiscono impedimento all'esercizio dell'azione» (così, da ultimo, Cass. nn. 25912 e 1765/2023; conf., Cass. n. 17456/2022;

Cass. n. 20991/2020; Cass. n. 1143/2020; Cass. n. 22772/2018). Si è tuttavia anche chiarito che la potenzialità del conflitto di interessi va ricostruita non come mera eventualità, bensì in correlazione stretta con il concreto rapporto esistente fra le parti i cui interessi risultino suscettibili di contrapposizione (Cass.835/1997; Cass. 23056/2007, nella quale si è affermato che non sussiste conflitto d'interessi tra debitore principale e fideiussore, assistiti dal medesimo difensore, quando in concreto emerga il comune interesse a contestare l'esistenza della pretesa del creditore, non essendo sufficiente la mera eventualità di una contrapposizione processuale dovuta alla contestazione dell'esistenza del rapporto di garanzia ma, al contrario, dovendosi richiedere, l'esistenza di un conflitto attuale o quanto meno virtuale).

Nella fattispecie, le due società, costituitesi con gli stessi difensori e con separati atti nel merito, hanno proposto un unico regolamento di competenza, invocando e reiterando la medesima eccezione di incompetenza. Il conflitto di interessi è meramente ipotizzato dalla parte resistente Morgan ed emerge, al contrario, un comune interesse a contrastare la pretesa risarcitoria avanzata nei lori riguardi da Morgan, che li vede evocati in giudizio, in via solidale o ciascuno per la propria responsabilità.

3. Sempre preliminarmente, il ricorso per regolamento di competenza appare ammissibile atteso che il Tribunale di Brescia con l’ordinanza impugnata ha inteso attribuire forza decisoria al proprio provvedimento, preceduto dalla rimessione della causa in decisione sulla specifica eccezione di incompetenza e dal previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni in una prima udienza di discussione e in una successiva udienza previe note scritte (Cass. 17032/2022, ove si richiamano Cass. Sez. U. n. 20449/2014, Cass. nn.5354/2018, 2338/2020, 11742/2021).

4. In breve, in ordine al quadro normativo che interessa il presente regolamento di competenza, il d.lgs 168/2003, con il quale sono state istituite le Sezioni Specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale, prevedeva, nell’originaria formulazione dell’art.3, che le neonate Sezioni fossero competenti «in materia di controversie aventi ad oggetto: marchi nazionali, internazionali e comunitari, brevetti d'invenzione e per nuove varietà vegetali, modelli di utilità, disegni e modelli e diritto d'autore, nonché di fattispecie di concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprietà industriale ed intellettuale».

L’art.1 del d.lgs. 168/2003 (nel testo in vigore dal 22/2/2014, a seguito del D.L. n. 145 del 23/12/2013, conv. con modifiche dalla legge n. 9 del 21/2/2014), ora intitolato Istituzione delle sezioni specializzate in materia di impresa, ha previsto, al comma 1, l’istituzione, presso i tribunali e le corti d'appello di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia, delle neo-nate sezioni specializzate in materia di impresa (che hanno preso il posto delle Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale) e, al comma 1-bis, l’istituzione di sezioni specializzate in materia di impresa presso i tribunali e le corti d'appello aventi sede nel capoluogo di ogni regione, ove non esistenti nelle città di cui al comma 1 (ma per il territorio compreso nella regione Valle d'Aosta/Vallè d'Aoste sono competenti le sezioni specializzate presso il tribunale e la corte d'appello di Torino) e della sezione specializzata in materia di impresa presso il tribunale e la corte d'appello di Brescia e la sezione specializzata in materia di impresa del tribunale e della corte di appello sezione distaccata di Bolzano.

Con l'entrata in vigore del codice della proprietà industriale (d.lgs. n. 30/2005) si è previsto, all'art. 120, comma 4, che «la competenza in materia di diritti di proprietà industriale appartiene ai tribunali espressamente indicati a tale scopo dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168», disposizione questa replicata nel vigente art. 134, comma 1, c.p.i. (come novellato dall'art. 19, comma 5, della 1. n. 99/2009), con cui si indica che sono devoluti alla cognizione delle sezioni specializzate i procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale, «con esclusione delle sole fattispecie che non interferiscono, neppure indirettamente, con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale».

L’art. 3 d.lgs. n. 168/2003, per esigenze di coerenza sistematica, è stato modificato, in occasione dell'intervento con cui sono state istituite le sezioni specializzate in materia di imprese o Tribunali delle imprese (d.l. n. 1 del 24/1/2012, convertito, con modificazioni, dalla 1. n. 27 del 24/3/2012), attraverso una rimodulazione della competenza delle dette sezioni, nella materia che qui interessa, basata, quanto alle controversie di diritto industriale, sul semplice rinvio all'art. 134 del codice di proprietà industriale, e quindi oggi (a seguito delle modifiche ulteriori con Legge n. 214/2016, Ratifica ed esecuzione dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, e del d.lgs. n. 35 del 15/3/2017, di attuazione della Direttiva 2014/26/UE, sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multi-territoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno, nonché delle leggi n. 31/2019 e dei d.l. nn. 162/2019, 137/2020, 149/20020) recita:

« Le sezioni specializzate sono competenti in materia di:

a) controversie di cui all'articolo 134 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni, ad esclusione delle azioni di merito e cautelari per le quali l'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 175 del 20 giugno 2013, prevede la competenza esclusiva del tribunale unificato dei brevetti, fatto salvo il regime transitorio di cui all'articolo 83 del medesimo Accordo;

b) controversie in materia di diritto d'autore e di diritti connessi al diritto d'autore;

c) controversie di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

d) controversie relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea. d-bis) controversie di cui al titolo VIII-bis del libro quarto del codice di procedura civile; d-ter) controversie di cui alla parte V, titolo II.1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206»). Il comma 3 dell’art.3 in esame, rimasto invariato a seguito delle modifiche di cui alla Riforma 2012, prevede che «le sezioni specializzate sono altresì competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e2».

L’art.4 del d.lgs. 168/2003, Competenza territoriale delle Sezioni, nella versione successiva al D.L. n. 1 del 24/1/2012, conv. con modifiche dalla legge n. 27 del 24/3/2012, Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), prevedeva: «1. Le controversie di cui all'articolo 3 che, secondo gli ordinari criteri di ripartizione della competenza territoriale e nel rispetto delle normative speciali che le disciplinano, dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari compresi nel territorio della regione sono assegnate alla sezione specializzata avente sede nel capoluogo di regione individuato ai sensi dell'articolo 1.

Alle sezioni specializzate istituite presso i tribunali e le corti d'appello non aventi sede nei capoluoghi di regione sono assegnate le controversie che dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari compresi nei rispettivi distretti di corte d'appello». Nell’ultima versione dell’art.4 (Competenza territoriale delle sezioni), in vigore dal 3/2/2017 (a seguito del d.lgs. n. 3 del 19/1/2017, di attuazione della Direttiva 2014/104/UE, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea), si stabilisce:

«1. Fermo quanto previsto dai commi 1-bis e 1-ter, le controversie di cui all'articolo 3 che, secondo gli ordinari criteri di ripartizione della competenza territoriale e nel rispetto delle normative speciali che le disciplinano, dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari compresi nel territorio della regione sono assegnate alla sezione specializzata avente sede nel capoluogo di regione individuato ai sensi dell'articolo 1. Alle sezioni specializzate istituite presso i tribunali e le corti d'appello non aventi sede nei capoluoghi di regione sono assegnate le controversie che dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari compresi nei rispettivi distretti di corte d'appello. 1 - bis.

Per le controversie di cui all'articolo 3 nelle quali è parte, anche nel caso di più convenuti ai sensi dell'articolo 33 del codice di procedura civile, una società, in qualunque forma costituita, con sede all'estero, anche avente sedi secondarie con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, e che, secondo gli ordinari criteri di competenza territoriale e nel rispetto delle disposizioni normative speciali che le disciplinano, dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari di seguito elencati, sono inderogabilmente competenti:… 5) la sezione specializzata in materia di impresa di Milano per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Brescia, Milano;… 1 - ter.

Per le controversie di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), anche quando ricorrono i presupposti del comma 1-bis, che, secondo gli ordinari criteri di competenza territoriale e nel rispetto delle disposizioni normative speciali che le disciplinano, dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari di seguito elencati, sono inderogabilmente competenti:a) la sezione specializzata in materia di impresa di Milano per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Brescia, Milano, Bologna, Genova, Torino, Trieste, Venezia, Trento e Bolzano (sezione distaccata);…».

L’art.1 della legge sul diritto d’autore, n. 633 del 1941, a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 518/1992, di attuazione della Direttiva 9250/CE relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore stabilisce che sono protetti ai sensi della suddetta legge anche i programmi per elaboratore, e l’art.2, n. 8, prevede che siano compresi nella tutela autorale anche «i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore» (e il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso), restando esclusi dalla tutela accordata dalla legge soltanto «le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce» .

L’art.156 L.A., nel testo in vigore dall’aprile 2017, per effetto del d.lgs. n. 35/2017, di attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno, al comma 3-bis, stabilisce che sono devolute alla cognizione delle sezioni specializzate in materia d'impresa previste dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, «tutte le controversie aventi ad oggetto i diritti d'autore e i diritti connessi al diritto d'autore previsti dalla presente legge».

E come sopra esposto, l’art.3, lett.b), d.lgs. 168/2003 riserva alla competenza finzionale delle Sezioni specializzate le controversie in materia di «diritto d'autore e di diritti connessi al diritto d'autore».

5. L’ordinanza del Tribunale di Brescia ha, in effetti, motivato, nel respingere l’eccezione di incompetenza per territorio, in favore delle Sezioni specializzata in materia di Impresa presso il Tribunale di Milano, sollevata dalle convenute, società aventi sede legale all’estero, ex art.4 comma 1 bis d.lgs. 168/2003, prendendo in considerazione solo una delle domande risarcitorie avanzate dalla Morgan Tecnica, quella per abuso di dipendenza economica. Tale società, con sede in provincia di Brescia, aveva avanzato, anzitutto, nei confronti della Gemini, una domanda di risarcimento danni a titolo di responsabilità contrattuale per inadempimento ad un contratto di licenza di un software(tra il 2008 e il 2010 in forma non scritta, dal 2011 in forma scritta), sostenendo che detto software, denominato MD Cad, progettato, sviluppato e prodotto da Gemini (titolare della privativa) proprio ed esclusivamente per Morgan Tecnica, la quale poi lo cedeva ai propri clienti, che il Software Cad ( Computer Aided Design o Designing ) Package era «proprio di Morgan non solo per il nome ma anche per User Interface “unique for Morgan”» e che essa Morgan aveva nel corso del rapporto contrattuale collaborato con Gemini nel progettare e sviluppare insieme una nuova versione del software .

L’inadempimento di Gemini sarebbe consistito nell’illegittima interruzione dei rapporti da parte della licenziante («in concomitanza con la vendita a Lectra del codice sorgente di X9 - di cui il software MD Cad costituiva un’estensione -e con l'acquisto da parte di Lectra del 60% delle azioni di Gemini, con prospettiva di acquistarne il 100%», da atto di citazione pag. 2), con violazione delle pattuizioni contrattuali, stante la cessione a Lectra – diretta concorrente di Morgan Tecnica nel mondo - del codice sorgente da cui il software personalizzato per Morgan derivava, senza il consenso di quest’ultima e malgrado la garanzia data a Morgan di poter continuare a disporre del suddetto software, in caso di risoluzione del contratto di licenza per qualunque motivo.

La condotta di Gemini integrava poi, secondo Morgan, un abuso di dipendenza economica ex art.9 comma 3 L. 18 giugno 1998, n. 192. L’attrice Morgan, in ultimo, svolgeva una domanda risarcitoria ex art.2043 a titolo di responsabilità extracontrattuale e di concorrenza sleale illecita, ex art.2598 n. 3 c.c., attuata attraverso il c.d. boicottaggio secondario, nei confronti di Lectra e di Gemini, in concorso tra loro, per avere Lectra indotto Gemini a violare il contratto di licenza e a porre fine a qualsiasi collaborazione con Morgan.

6. Nel primo motivo di ricorso, si evidenzia che la controversia concerneva, nel rapporto Morgan/Gemini, la responsabilità risarcitoria della convenuta per l’inadempimento del contratto di licenza di software, personalizzato, calibrato secondo le esigenze specifiche del committente e che tale domanda risarcitoria, per come formulata, rientra nella competenza della Sezione specializzata Impresa come definita dall'art. 3 del D.Lgs. n. 168 del 2003, essendo la domanda fondata sull’accertamento di inadempienze a contratto di distribuzione di software personalizzato involgenti questioni che coinvolgono profili attinenti alla proprietà intellettuale sul programma MD Cad.

Invero, nell’assunto delle ricorrenti, si contesterebbe, in citazione, a Gemini anzitutto una condotta, ritenuta illecita, posta in essere nell’esercizio (inter alia, delle facoltà di disposizione) dei propri diritti di proprietà intellettuale (concernenti il software MD CAD/x9) e sono rivendicate da Morgan Tecnica facoltà di particolare pregnanza incidenti sui medesimi diritti di proprietà intellettuale facenti capo alla Gemini (avere collaborato alla progettazione e allo sviluppo dell’estensione MD del CAD x9 di Gemini, di non potere essere considerata un semplice “end user”, tanto da venire indicata come proprietaria del MD Cad X9 di Gemini, quale affiliata di Morgan Dynamics in un accordo di licenza).

A sostegno del motivo si deduce che sulle domande, quali quelle proposte da Morgan relative al preteso inadempimento contrattuale a contratto di licenza-distribuzione di software personalizzato, relative alla situazione obbligatoria derivante dal contratto di licenza avente ad oggetto diritti di proprietà intellettuale o industriale (distribuzione software, licenza know - how , franchising etc.), laddove si controverta proprio dell’esercizio e misura dei diritti di privativa e dell’ampiezza dei rispettivi diritti sul diritto di proprietà intellettuale o industriale oggetto del contratto di licenza, la competenza va riconosciuta alla Sezione specializzata in materia di Imprese, come risulta dall’art.3 d.lgs. 168/2003.

Ciò che viene poi contestato, da parte delle convenute, società di diritto francese e di diritto rumeno, è l’operatività dell’art.4, comma 1-bis, del d.lgs. 168/2003, secondo cui la competenza territoriale, per le controversie di cui all'articolo 3, nelle quali è parte, anche nel caso di più convenuti ai sensi dell'articolo 33 del codice di procedura civile, una società, in qualunque forma costituita, con sede all'estero, anche avente sedi secondarie con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, e che, secondo gli ordinari criteri di competenza territoriale e nel rispetto delle disposizioni normative speciali che le disciplinano, dovrebbero essere trattate, per quanto qui interessa, dalla sezione specializzata in materia di impresa di Brescia, è attribuita, invece, alla Sezione specializzata in materia di Impresa di Milano.

Secondo l’art.3 d.lgs. 168/2003, sempre per quanto qui interessa, le sezioni specializzate sono competenti in materia di (a) controversie di cui all'articolo 134 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni (ad esclusione delle azioni di merito e cautelari per le quali l'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti) e (b) controversie in materia di diritto d'autore e di diritti connessi al diritto d'autore. Nel primo motivo di ricorso si deduce quindi che la controversia verte su pretese risarcitorie derivanti da un contratto di licenza- distribuzione di un software, rientrante ex art.2 l.633/1941, tra i diritti di proprietà intellettuale ed è devoluta dall’art.3 d.lgs. 168/2003, come novellato nel 2012, alla lett.b), alle sezioni specializzate in materia di imprese, nella specie Milano, in forza dell’art.4, comma 1bis, d.lgs. 168/2003.

Stesso discorso varrebbe per la ulteriore pretesa attorea vertente su concorrenza sleale interferente con i diritti di proprietà intellettuale, imputata a Gemini e Lectra, nella prospettazione di Morgan.

6. Il secondo motivo attiene poi alla ulteriore domanda attorea di abuso di dipendenza economica, ex art. 9 l.192/1998, compiuto asseritamente da parte di una delle due convenute. Il Tribunale di Brescia ha ritenuto che la deroga funzionale- territoriale, che devolve alla sezione specializzata del Tribunale di Milano la cognizione delle cause di competenza della sezione specializzata in materia d’impresa del Tribunale di Brescia, nel caso in cui sia parte del giudizio una società straniera, «riguardi soltanto le materie espressamente indicate dall’art. 3 del d.lgs. 168/2003, e non ogni materia rientrante nella competenza della sezione specializzata indicata, difettando un’apposita norma in tal senso».

L’art. 9, comma 3, Legge n. 192/1998, abuso di dipendenza economica, nel testo in vigore dal 27/8/2022, per effetto della Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 di cui alla Legge n. 118 del 5/8/2022, stabilisce oggi che le azioni civili esperibili a norma di tale disposizione rientrano nella cognizione delle sezioni specializzate in materia di impresa di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168. Ma l’art.3 d.lgs. 168/2003, cui rinvia l’art.4, comma 1-bis, in punto di spostamento della competenza territoriale - al fine evidente di agevolare le imprese con sedi all’estero nella gestione della conflittualità giudiziaria con una concentrazione presso le sezioni specializzate del tribunale per le imprese, da ritenere, per così dire, “principali” nella distribuzione geografica nazionale – con attribuzione alle sole sezioni specializzate in materia di imprese di Bari, Cagliari, Catania, Napoli, Genova, Roma, Milano, Torino, Venezia, Trento e Bolzano, non essendo stato toccato direttamente dalla legge n. 118/2022, non indica tra le materie della Sezione specializzata le controversie in ordine ad abuso di dipendenza economica di cui all’art.9, comma 3, d.lgs. 192/1998.

Secondo Tribunale di Brescia, la competenza speciale del Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di Impresa, per le controversie con le imprese aventi sede all'estero ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, del D.lgs. n. 168/2003 (per come modificato dall'art. 10 del D.L.n. 145/2013) riguarderebbe quindi solo le materie elencate espressamente nel precedente art. 3 e tra queste non vi è quella relativa all'abuso di dipendenza economica (pur devoluta alla competenza della sezione imprese ai sensi dell'art. 9, comma 3, D.lgs, n. 192/98). Le ricorrenti assumono, invece, che vi sarebbe stato un mero difetto di coordinamento formale tra l’art.9, comma 3 modificato dal 2022, l.n. 192/1998 e il d.lgs. 168/2003, probabilmente dovuto a difetto di delega per il legislatore del 2022 (a intervenire direttamente sul d.lgs. 168/2003.

In ogni caso, lo spostamento della competenza territoriale, da Tribunale Imprese Brescia a Tribunale Imprese Milano, dovrebbe riguardare anche la domanda attrice ex art.9 l.192/1998, perché connessa, ex art.3, comma 3, d.lgs. 168/2003, con le altre domande relative a diritto d’autore e a concorrenza sleale interferente con diritto di proprietà intellettuale.

7. Essendo questo l’oggetto del contendere nel presente regolamento di competenza, vertente proprio sul d.lgs. 168/2003, gli artt. 3 e 4, comma 1 bis, e sull’art.9, comma 3, l.n. 192/1998, rileva il Collegio che risulta pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, 1° serie speciale, Corte Costituzionale n. 44 del 29/10/2025, ordinanza del Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di Imprese del 3 settembre 2025, con la quale si è investita la Corte Costituzionale della questione, ritenuta rilevante e non manifestamente infondata, di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 3 (seconda frase), legge n. 192/1998, come introdotto dal decreto legislativo n. 118/2022, per violazione degli articoli 3, 24, 25, 111 e 117, comma 1, in riferimento agli articoli 6 e 13 CEDU, assumendosi l’irragionevolezza manifesta della scelta operata dal legislatore introducendo nel 2022 tra le materie di competenza delle Sezioni specializzate anche «l’«ab