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Ordinanza — n. 30203/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific interest in obtaining a new title when one exists.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30203/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the applicant lacked a specific interest in obtaining a new negotiable instrument since she already held an enforceable title. The applicant argued for a new circular check or cash payment, but the court found no evidence of a unique need for additional legal protection beyond the existing title. Consequently, the appeal was rejected, and the applicant was ordered to pay the opposing party's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 100 c.p.c.; Art. 374 c.p.c.: The recognition of standing to act requires the applicant to allege and substantiate a specific and peculiar need for access to cognitive protection instruments not already offered by the existing enforceable title.

Parole chiave

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interest to act enforceable title negotiable instrument standing requirement cognitive protection art 100 cpc art 374 cpc istituto di emissione

Disposizioni normative citate

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Art. 100 c.p.c.
CONSIDERATO CHE: - il primo motivo è così rubricato: « IN VIA PRELIMINARE SULL’INTERESSE AD AGIRE dell’istante nei confronti del soggetto richiedente l’emissione del titolo scaduto EX ART. 100 CPC E SULL’ISTANZA DI PRONUNCIA EX ART.
Art. 374 c.p.c.
100 CPC E SULL’ISTANZA DI PRONUNCIA EX ART. 374 CPC»; - evidenzia, in proposito, l’esistenza di un suo effettivo interesse ad agire non potendo aliunde ottenere il soddisfacimento del proprio credito; -con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.
Art. 380-bis c.p.c.
Art. 96 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso
art. 533 cod. proc. civ
al la emissione di un nuovo assegno circolare, per l’importo di euro 3.948,31, in luogo di quello emesso in forza di assegnazione ex art. 533 cod.
articolo 380 bis c.p
La funzione di filtro in entrata del procedimento di cui all’articolo 380 bis c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. Un., 13 ottobre 2023, n. 28540
Cass., 25 luglio 2025, n. 21413
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 157778/2024R.G. proposto da Stanic Andelina Faraguna, rappresentata e difesa dall’avv. Nicola Staniscia -ricorrente - contro Banca Nazionale del Lavoro s.p.a., in persona dellegale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa da ll’avv. Gaia Domitilla De Angelis -controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 28 0 /20 2 4 , depositata il12 gennaio 2024 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 settembre 2025dal Consigliere Paolo Catallozzi;

RILEVATO CHE: - Andelia Faraguna Stanic propon e ricorso per cassazione avverso la sentenzadella Corte di appello di Roma, depositata il 12 gennaio 2024, di reiezione dell’appello per la riforma della ordinanza del locale Oggetto:titoli di credito Tribunaleche aveva respinto le sue domande di condanna della Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. al la emissione di un nuovo assegno circolare, per l’importo di euro 3.948,31, in luogo di quello emesso in forza di assegnazione ex art. 533 cod. proc. civ.,o, in caso di materiale inesistenza o estinzione del titolo, al pagamento dell’equivalente numerario portato datale titolo e al risarcimento dei danni; -la Corte di appello ha riferito che il giudice di prime cure , dopo aver rilevato che all’esito della procedura di pignoramento presso terzi era stato assegnato alla ricorrentel’importo pari al 50% di quanto indicato nel titolo, ha evidenziato che l’azione non era esperibile essendo intervenuta la relativa prescrizione ex art. 84 r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736, e che in ogni caso la richiesta di restituzione della somma avrebbe dovuto essere indirizzata all’emittente il titolo in esame, che nel caso di specie non era la banca convenuta, bensì l’I.N.P.S.; - ha, quindi, ritenuto che la ordinanza impugnata resistesse alle censure articolate con i motivi di appello, condividendo, in particolare, quanto affermato dal Tribunale in ordine al fatto che non era la banca convenuta, terzo pignorato , a doversi attivare per il rimborso dell’assegno circolare,non essendo a ciò legittimata; -il ricorso è affidato a due motiv i ; -resiste con controricorso la Banca Nazionale del Lavoro s.p.a.; -a seguito di proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380- biscod. proc. civ., la ricorrente chiede la decisione della causa; -le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.;

CONSIDERATO CHE: - il primo motivo è così rubricato: « IN VIA PRELIMINARE SULL’INTERESSE AD AGIRE dell’istante nei confronti del soggetto richiedente l’emissione del titolo scaduto EX ART. 100 CPC E SULL’ISTANZA DI PRONUNCIA EX ART. 374 CPC»; - evidenzia, in proposito, l’esistenza di un suo effettivo interesse ad agire non potendo aliunde ottenere il soddisfacimento del proprio credito; -con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 100, 112, 115, 116, 228, 547 e553 cod. proc. civ., art. 1, comma 343, l.23 dicembre 2005, n. 266, e2733 cod. civ., per aver la sentenza impugnata rilevato la carenza di legittimazione passiva della banca convenuta, omettendo di valutare l’intervenuta sostituzione nell’obbligo ad adempiere della banca e, dunque, il suo subentro, a seguito dell’emissione dell’ordinanza ex art. 553 c od. pr oc. civ. , nella qualità di ordinante l’emissione dell’assegno circolare,e il fatto per cui, a seguito della prescrizione dell’azione di pagamento della somma portata dall’assegno circolare, la relativa provvista era confluita nell’appositoFondo gestito dalla Consap s.p.a.; -la proposta di definizione del giudizio ha ritenuto che il ricorso fosse inammissibile « ai sensi dell’articolo 360 bis, numero 1, c.p.c., trattandosi di controversia analoga ad altre già decise con ordinanze numero 8793/2024 e numero 15145/2024 della Corte di cassazione.

Il ricorso non offre argomenti per riconsiderare la questione. La funzione di filtro in entrata del procedimento di cui all’articolo 380 bis c.p.c. esime dall’elencare gli ulteriori profili di inammissibilità del ricorso, alcuni dei qualievidenziati dalla controricorrente»; - il Collegio condivide tali considerazioni, non investite da specifiche critiche nell’istanza di opposizione; - può aggiungersi, in relazione alle osservazioni contenute nella memoria depositata dalla ricorrente ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. – e in disparte dal fatto che le ragioni di inammissibilità esposte nella proposta non hanno trovato replica alcuna sicché, già solo per questo fatto le considerazioni di cui alla memoria non dovrebbero trovare seguito –,che se è vero che non esist e nel nostro ordinamento un divieto assoluto, per il creditore, di munirsi di più titoli esecutivi per lastessa ragion di credito, tuttavia il riconoscimento d ell’ interesse ad agire in capo all’assegnatario postula che « la parte attrice alleghi (ed asseveri) l’esistenza di unospecifico e peculiare bisogno di accesso agli strumenti di tutela cognitiva, cioè a dire di una qualche utilità, giuridicamente apprezzabile, ritraibile dall’esperimento di detti strumenti e non già offerta dal titolo esecutivo posseduto, altrimenti difettando un’imprescindibile condizione dell’azione » (così, oltre alle decisioni menzionate nella proposta, Cass. 25 luglio 2025, n. 21413); -orbene, parte ricorrente deduce che l ’ ordinanza di assegnazione non consentirebbe l'iscrizione dell'ipoteca, ma di tale deduzione non si documenta l’avvenuta rappresentazione avanti al giudice di merito, per cui la doglianza non rispetta il requisito della autosufficienza; - non ravvisandosi, dunque, il dedotto contrasto di giurisprudenza va disattesa l’istanza di rimessione del ricorso all’esame delle Sezioni Unite; - per le suesposte considerazioni, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile; - le spese del giudizio seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo; -poiché il giudizio è definito in conformità della proposta, va disposta la condanna della parte istante a norma dell’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ. (cfr.

Cass., Sez. Un., 13 ottobre 2023, n. 28540); - il ricorrente va, dunque, condannato, nei confronti della controricorrente, al pagamento di una somma che può equitativamente determinarsi in euro 1.400,00, oltre che al pagamento dell’ulteriore somma di euro 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M La Corte dichiara il ricorso inammissibile ; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 1.400,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge.

Condanna parte ricorrente al pagamento della somma di euro 1.400,000 in favore della parte controricorrente e dell’ulteriore somma di euro 2.500,00,in favore della Cassa delle ammende. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso