Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The appellant, Gavo Tecniche, did not act to preserve the right to have the appeal decided, while the respondent, Banco BPM, argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed renounced and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within the prescribed term results in the automatic extinction of the proceedings and the renunciation of the appeal.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 9669/2025 R.G. proposto da: GAVO TECNICHE VARIE PLASTICHE DI AGOSTINO ANSELMI E C. S.A.S. IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliata in Benevento, alla via Giustiniani n. 11, DOM. DIG., presso lo studio dell’Avvocato Emilio Perugini (PRGMLE66E06A783C) che la rappresenta e difende. -ricorrente- contro BANCO BPM S.P.A., elettivamente domiciliata in Milano, alla via Fratelli Gabba n. 7, presso lo studio dell’Avvocato Prof. Achille Saletti (SLTCLL46R08L736M) che la rappresenta e difende unitamente all'Avvocato Ferruccio Ugo Ettore Saletti (SLTFRC79H29L219A). -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MILANO, n. cron. 440/2025, depositata il 20/02/2025.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Numero registro generale 9669/2025 Numero sezionale 740/2025 Numero di raccolta generale 30081/2025 Data pubblicazione 14/11/2025 considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, giusta l’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge. Roma, 13 novembre 2025. Il consigliere delegato Eduardo Campese Numero registro generale 9669/2025 Numero sezionale 740/2025 Numero di raccolta generale 30081/2025 Data pubblicazione 14/11/2025