Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal withdrawn and extinguished the proceedings because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, PIANETA ENERGIE SOCIETÀ AGRICOLA S.R.L., did not respond to the court's proposal for case definition, while the respondent, ARAGORN NPL 2018 s.r.l., argued for the dismissal of the appeal. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed renounced under the Civil Procedure Code and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is deemed withdrawn if the appellant fails to request a decision within forty days of the court's proposal for case definition, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the respondent.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.9030/2025 R.G. proposto da : PIANETA ENERGIE SOCIETÀ AGRICOLA S.R.L., elettivamente domiciliata in B ergamo, alla via Zelasco n. 1, presso lo studio dell’Avvocato Matteo Antonio Gregis (GRGMTN72M29I628I) che la rappresenta e difende giusta l’allegata procura speciale. -ricorrente- contro ARAGORN NPL 2018 s.r.l, in persona del Master Servicer, “Master Gardant s.p.a.”, rappresentata, a sua volta, dallo Special Servicer FIRE S.P.A., elettivamente domiciliata in R oma, alla via Muzio Clementi n. 70, presso lo studio dell’Avvocato Barbari Cufari, (CFRBBR79T63F158O), rappresentat a e difes a dall' A vvocato Alessandro Barbaro (BRBLSN74M17F158J) . -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MILANO , n. cron. 388/2025,depositata il 17/02/2025.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, giusta l’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della costituitasi parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 4.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge. Roma,13 novembre