Cassation appeal dismissed due to waiver after 40-day silence on proposal for judgment termination.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to a proposal for judgment termination within the statutory 40-day period. Siena NPL 2018 S.R.L. had filed an appeal against the Florence Court of Appeal's liquidation judgment but remained silent after the court's proposal. The court ruled that this silence constituted a formal waiver of the appeal under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: Silence by the appellant within forty days of the proposal for judgment termination constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 8487/2025 R.G. proposto da: SIENA NPL 2018 S.R.L., qui rappresentata da JULIET S.P.A., oggi CERVED CREDIT MANAGEMENT S.P.A., elettivamente domiciliata in Firenze, al Corso Italia n. 8/A, presso lo studio dell’Avvocato Tommaso Nidiaci (NDCTMS70P14D612H) che la rappresenta e difende. -ricorrente- contro TOSI VALTER, LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DI EDILQUADRO S.R.L., BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. -intimati- Avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, n. cron. 233/2025, depositata in data 07/02/2025.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 8487/2025 Numero sezionale 738/2025 Numero di raccolta generale 30065/2025 Data pubblicazione 14/11/2025 ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Roma, 13 novembre 2025. Il consigliere delegato Eduardo Campese Numero registro generale 8487/2025 Numero sezionale 738/2025 Numero di raccolta generale 30065/2025 Data pubblicazione 14/11/2025