Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Mastroangelo, filed a recourse against a lower court judgment but did not act within the required timeframe. Consequently, the court applied Article 380-bis and 391 of the Code of Civil Procedure to terminate the case and order the appellant to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed period results in the deemed renunciation of the appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8091/2025 R.G. proposto da : MASTRANGELO CONCETTINA, elettivamente domiciliata in Cosenza, alla piazza F. L.G ullo n . 23 , DOM. DIG., presso lo studio dell’Avvocato Anna Colombo (CLMNNA55P63H971G) che l a rappresenta e difende giusta l’allegata procura speciale. -ricorrente- contro BHW BAUSPARKASSE, elettivamente domiciliata in R oma, alla via Giovanni Paisiello n. 49 , DOM. DIG., presso lo studio dell’ A vvocato Carmen Tiziana De Angelis (DNGCMN67M44L120F) , che l a rappresenta e difende, unitamente all' A vvocato Francesco De Benedetti (DBNFNC67E24H501N) , giusta l’allegata procura speciale. -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO DI TRENTO, SEZ.DIST.
DI BOLZANO, n. cron. 105/2024 , depositata i n data 04/10/2024. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, giusta l’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in€ 2. 2 00,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge. Roma,13 novembre 2025