Cassation appeal dismissed due to applicant's failure to request decision within 40 days, causing case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the applicant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The proceedings involved a dispute between Marino Vito and Banco BPM S.P.A., where the lower court's judgment was challenged but no formal request for ruling was made. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to treat the silence as a waiver, extinguishing the case and ordering the applicants to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed term constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 7640/2025 R.G. proposto da: MARINO VITO, MARINO IMPIANTI S.R.L. e SFERRUGGIA SOFIA, elettivamente domiciliati in Trapani, alla Via Degli Iris n. 1, DOM. DIG., presso lo studio dell’Avvocato Luigi Giacomo Messina (MSSLGC67L25D423I) che li rappresenta e difende. -ricorrenti- contro BANCO BPM S.P.A., elettivamente domiciliata in Marsala (TP), al Viale Whitaker n. 19, DOM. DIG., presso lo studio dell’Avvocato Francesco Trapani (TRPFNC66M15E974Z) che la rappresenta e difende. -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di PALERMO, n. cron. 167/2025, depositata in data 04/02/2025.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 7640/2025 Numero sezionale 735/2025 Numero di raccolta generale 30057/2025 Data pubblicazione 14/11/2025 ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, giusta l’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge. Roma, 13 novembre 2025. Il Consigliere delegato Eduardo Campese Numero registro generale 7640/2025 Numero sezionale 735/2025 Numero di raccolta generale 30057/2025 Data pubblicazione 14/11/2025