Cassation appeal dismissed due to non-compliance with the 40-day response deadline under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal against the Messina Court of Appeal's judgment extinguished because the appellant failed to respond within the statutory 40-day period. The appellant, SICEF S.R.L., did not request a decision on the proposed settlement offer, triggering the automatic waiver of the right to appeal. Consequently, the court ruled that the litigation was terminated and ordered the appellant to bear the procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to respond to a settlement proposal within forty days constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings and the imposition of costs on the defaulting party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7416/2025 R.G. proposto da : SICEF S.R.L., elettivamente domiciliata in S ant’Agata di Militello (CT), alla Via San Martino n. 56 , DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’Avvocato Rita Lazzara (LZZRTI72H65I199C) che l a rappresenta e difende giusta l’allegata procura speciale. -ricorrente- contro SESTINO SECURITISATION S.R.L., rappresentata da doValue s.p.a. (nuova denominazione assunta da doBank s.p.a.), elettivamente domiciliatain Messina, alla Via San Filippo Bianchi n. 48, presso lo studio dell’Avvocato Maurizio Parisi (PRSMRZ61P21F158X) che l a rappresenta e difende giusta l’allegata procura speciale. -controricorrente- ITALFONDIARIO S.P.A. -intimata- avverso la SENTENZA dellaCORTE D'APPELLO di MESSINA , n. cron. 1127/2024,depositata il 20/12/2024.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, giusta l’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della costituitasi parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 2. 200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge. Roma,13 novembre