Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period. The court found that the appellant's inaction constituted a tacit renunciation of the appeal under Article 380-bis of the Civil Procedure Code. Consequently, the proceedings were terminated, and the appellants were ordered to pay the respondent's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within the statutory period constitutes a tacit renunciation, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the respondent.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 7381/2025 R.G. proposto da: RUSSO GIOVANNA e RECCHIA GIUSEPPE, elettivamente domiciliati in Alberobello (BA), alla Via Benedetto Croce n. 51, DOM. DIG., presso lo studio dell’Avvocato Adalgisa Lorusso (LRSDGS73P46H096N) che li rappresenta e difende. -ricorrenti- contro SIENA NPL 2018 S.R.L., per quest’atto rappresentata da CERVED CREDIT MANAGEMENT s.p.a., elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via Agostino Depretis n. 102, presso lo studio dell’avvocato Eugenio Moschiano (MSCGNE70A26A509K) che la rappresenta e difende. -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di TARANTO, n. cron. 371/2024, depositata in data 05/11/2024.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Numero registro generale 7381/2025 Numero sezionale 733/2025 Numero di raccolta generale 30054/2025 Data pubblicazione 14/11/2025 considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma giusta l’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore della costituitasi parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 3.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge. Roma, 13 novembre 2025. Il Consigliere delegato Eduardo Campese Numero registro generale 7381/2025 Numero sezionale 733/2025 Numero di raccolta generale 30054/2025 Data pubblicazione 14/11/2025