Cassation appeal dismissed for non-prosecution due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the court's proposal. The appellant, Roberto Cicero, did not respond to the proposal to define the judgment, while the respondent, Fall.to Shop Ingross Srl, argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal to define the judgment within the prescribed term results in the appeal being deemed withdrawn and the case extinguished.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 18229/2022 R.G. proposto da: CICERONE ROBERTO (CCRRRT71R03I682Y), con domicilio digitale come in atti, rappresentato e difeso da se stesso -ricorrente- contro FALL.TO SHOP INGROSS SRL, domiciliato presso lo studio dell’avvocato SFERRA CARINI DANIELE (SFRDNL75E27H501Z), con domicilio digitale come in atti, che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso il DECRETO del TRIBUNALE di ROMA depositato il giorno 08/06/2022 all’esito del proc.to n.25878/2018 RG.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve Numero registro generale 18229/2022 Numero sezionale 732/2025 Numero di raccolta generale 30053/2025 Data pubblicazione 14/11/2025 provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 13/11/2025 MASSIMO FERRO Numero registro generale 18229/2022 Numero sezionale 732/2025 Numero di raccolta generale 30053/2025 Data pubblicazione 14/11/2025