Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the court's proposal. The appellant, representing himself, did not act to preserve the right to a ruling after the deadline expired. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within forty days of the proposal constitutes a waiver, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 5874/2022 R.G. proposto da: AMBROSINI STEFANO (MBRSFN69E02L219R) rappresentato e difeso da se stesso -ricorrente- contro FALLIMENTO IMATO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato GROSSO ANDREA CLEMENTE (GRSNDR66A29L219I), con domicilio digitale come in atti, che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso il DECRETO del TRIBUNALE TORINO n.6/2022 depositata il 21/01/2022 all’esito del proc.to n.23097/2020 RG.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 5874/2022 Numero sezionale 731/2025 Numero di raccolta generale 30051/2025 Data pubblicazione 14/11/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 13/11/2025 MASSIMO FERRO Numero registro generale 5874/2022 Numero sezionale 731/2025 Numero di raccolta generale 30051/2025 Data pubblicazione 14/11/2025